Quando un lavoratore viene mandato in un altro stabilimento, chi paga il carburante, i chilometri aggiuntivi e il tempo trascorso in viaggio?
Per rispondere bisogna distinguere due situazioni:
- il trasferimento definitivo, disciplinato dall’articolo 8 del CCNL;
- la trasferta temporanea, regolata dall’articolo 7.
La differenza è importante perché cambiano sia il preavviso sia i rimborsi riconosciuti.
Trasferimento definitivo: quando può deciderlo l’azienda
Il trasferimento definitivo cambia stabilmente la sede di lavoro e, secondo la legge, riguarda lo spostamento da un’unità produttiva a un’altra.
L’articolo 2103, comma 8, del Codice civile consente all’impresa di trasferire il dipendente soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il datore non può quindi utilizzare lo spostamento per punire il lavoratore. Se il provvedimento viene contestato, l’azienda deve dimostrare le ragioni che lo giustificano.
Articolo 8 del CCNL: preavviso di almeno 20 giorni
Per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Industria metalmeccanica privata e installazione di impianti, sottoscritto da Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’articolo 8 disciplina il trasferimento definitivo.
L’azienda deve avvisare il dipendente almeno 20 giorni prima della data in cui dovrà iniziare a lavorare stabilmente nella nuova sede.
Il CCNL non obbliga l’impresa a utilizzare necessariamente una raccomandata o una PEC. Per provare data e contenuto della comunicazione, il datore può consegnare una lettera a mano e chiedere al lavoratore di firmare per ricevuta oppure utilizzare un altro mezzo tracciabile.
Firmare soltanto per ricevuta non significa accettare il trasferimento: conferma esclusivamente la consegna della lettera.
L’impresa deve considerare anche le ragioni obiettive e comprovate presentate dal lavoratore contro lo spostamento, direttamente oppure attraverso la RSU.
Gli uomini con più di 52 anni e le donne con più di 48 anni possono essere trasferiti soltanto in casi eccezionali, da esaminare in sede sindacale se il dipendente lo richiede.
Le specifiche garanzie dell’articolo 8, compreso il preavviso di 20 giorni, non si applicano agli spostamenti entro 25 chilometri dalla sede di assunzione o da quella dell’ultimo trasferimento effettivo. Restano valide le tutele previste dalla legge e dagli accordi aziendali.
Chi paga i chilometri nel trasferimento definitivo
Se il trasferimento è definitivo e legittimo, benzina, pedaggi e costi necessari per raggiungere la nuova sede restano normalmente a carico del lavoratore.
Anche il tragitto tra casa e stabilimento, in linea generale, non costituisce orario di lavoro e non viene retribuito.
Un rimborso può essere riconosciuto da un accordo individuale o aziendale, da un regolamento interno oppure da una prassi più favorevole. Non esiste, invece, un diritto automatico al rimborso secondo le tabelle ACI.
Trasferta temporanea: si applica l’articolo 7
Se il dipendente conserva la propria sede abituale e viene inviato temporaneamente in un altro stabilimento, si tratta normalmente di trasferta. In questo caso non si applica il preavviso di 20 giorni previsto per il trasferimento definitivo.
Quando la trasferta è prevista per più di quattro mesi, il CCNL stabilisce che l’azienda comunichi destinazione e durata presumibile con almeno 7 giorni di anticipo, salvo situazioni imprevedibili ed eccezionali.
L’impresa deve sostenere le spese di viaggio relative ai mezzi forniti o preventivamente autorizzati. Se autorizza l’utilizzo dell’auto privata, il rimborso chilometrico segue gli accordi o i criteri aziendali applicabili.
Per il tempo di viaggio, escluso il personale direttivo, il CCNL riconosce:
- la retribuzione normale per le ore coincidenti con l’orario ordinario;
- l’85% della retribuzione normale per le ore esterne all’orario, senza maggiorazione per lavoro straordinario.


