Molti lavoratori metalmeccanici si chiedono se il datore di lavoro possa imporre corsi di formazione al di fuori dell’orario contrattuale. La risposta ha grandi implicazioni economiche e di diritti: ecco cosa prevede la legge, cosa dicono le sentenze e come funziona nel CCNL Metalmeccanici.
Cosa dice la legge
La normativa italiana stabilisce che tutta la formazione obbligatoria – in particolare quella su salute, sicurezza e prevenzione – debba svolgersi in orario di lavoro e a carico del datore di lavoro, senza costi aggiuntivi per il lavoratore.
Quanto ai corsi relativi a salute e sicurezza in base all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008, si stabilisce che:
- eventuali aggiornamenti periodici seguono le stesse regole;
- corsi su rischi specifici e tutela della salute vanno svolti durante l’orario normale.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo. Nella sentenza n. 20259/2023, la Cassazione ha stabilito che se l’azienda organizza una formazione oltre l’orario di lavoro, quell’attività va considerata straordinario e retribuita con le maggiorazioni previste dal contratto.
In più, una pronuncia della Corte di Giustizia UE ha chiarito che anche il tempo di viaggio per raggiungere il luogo del corso va pagato come orario di lavoro, se imposto dal datore.
CCNL Metalmeccanici: formazione integrata nell’orario di lavoro
Il Contratto Nazionale dei Metalmeccanici prevede che:
- le ore di formazione aziendale (tecnica, digitale, sicurezza) siano parte integrante dell’orario di lavoro: 24 ore di formazione continua confermate nel CCNL 2021;
- Fondimpresa (o altri fondi interprofessionali) copra i costi del corso;
- l’azienda debba concordare nei tavoli sindacali eventuali attività formative extra, stabilendone tempi e compensi.
Inoltre, se la formazione è programmata fuori orario, si ha diritto a:
- il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, quando il corso è fuori sede;
- uno straordinario con maggiorazione (in genere +25% o +30% a seconda dei casi, per i metalmeccanici);
- il riposo compensativo se previsto dal CCNL aziendale o territoriale.
Obbligo di partecipazione
Se il datore rispetta le regole (quindi considera la formazione come orario di lavoro, la retribuisce correttamente come spiegato sopra e non addebita alcun costo), allora c’è l’obbligo a partecipare alla formazione, anche se fuori dall’orario di lavoro. Il rifiuto ingiustificato potrebbe essere considerato un inadempimento dei doveri contrattuali (diligenza e obbedienza, nei limiti della legge e del contratto).
Al contrario, se il lavoratore ritiene che le condizioni non siano rispettate (es. non viene riconosciuta la retribuzione o lo straordinario), sussiste il diritto di tutela nei confronti del comportamento scorretto tenuto dal datore di lavoro.