sabato, Marzo 28, 2026

Se Salti il 65% dei Turni per Malattia Non Puoi Essere Licenziato

Con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione che riguarda molti lavoratori: assenze frequenti per malattia non sono un motivo valido di licenziamento, finché non viene superato il periodo di comporto. Un principio chiaro, che limita le iniziative delle aziende anche in presenza di forti disagi organizzativi.

Il caso: 65% di assenze e tentativo di licenziamento

La vicenda riguarda un lavoratore della Medcenter Container Terminal Spa, che risultava assente per circa il 65% dei turni notturni assegnati. Una percentuale molto elevata, che secondo l’azienda rendeva la prestazione discontinua e poco utile.

Da qui la decisione di procedere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dalle difficoltà nella gestione dei turni e dai maggiori costi legati alle sostituzioni.

Tuttavia, proprio questo punto è stato bocciato dai giudici.

La Cassazione: la malattia non è una colpa

La Corte ha chiarito che non è grave assentarsi per malattia, anche in modo frequente, se le assenze sono reali e certificate. Il riferimento è all’articolo 2110 del codice civile, che tutela il lavoratore garantendo la conservazione del posto durante il periodo di comporto.

Secondo i giudici, i disagi organizzativi e i costi sostenuti dall’azienda rientrano nel normale rischio d’impresa e non possono giustificare un licenziamento anticipato.

Eccessiva morbilità: non è scarso rendimento

Un altro passaggio decisivo riguarda la cosiddetta “eccessiva morbilità”. La Cassazione esclude che possa essere considerata una violazione degli obblighi contrattuali.

Le assenze per malattia, infatti, non dipendono dalla volontà del lavoratore. Per questo motivo non possono essere assimilate a scarso rendimento, che richiede invece un comportamento colpevole.

Ne deriva un principio molto chiaro: non si può perdere il lavoro per essersi ammalati spesso. Fino a quando non viene superato il periodo di comporto, il licenziamento per assenze legate alla malattia è illegittimo, anche se le giornate di assenza sono numerose.

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