Dal 1° gennaio 2027 cambia il trattamento fiscale del TFR, con possibili conseguenze anche per migliaia di lavoratori metalmeccanici. La novità deriva dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
L’articolo 376 cancella la cosiddetta clausola di salvaguardia, prevista dalla legge 296/2006. Questo meccanismo permette attualmente di confrontare la tassazione calcolata con le regole IRPEF del momento con quella ricavata applicando aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006. Tra i due risultati viene scelto quello più conveniente per il dipendente.
Dal 2027 questo paracadute fiscale scomparirà. La liquidazione verrà assoggettata soltanto alla disciplina applicabile quando nasce il diritto a ricevere il TFR, generalmente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto può perdere un metalmeccanico
Per capire l’effetto della modifica consideriamo 1.000 euro di TFR imponibile e un reddito di riferimento annualizzato pari a 100.000 euro. La simulazione presuppone che nel 2027 rimangano le attuali aliquote IRPEF.
Utilizzando gli scaglioni del 2006, l’aliquota media sarebbe di circa il 34,39%. L’imposta ammonterebbe quindi a 343,90 euro e al lavoratore resterebbero 656,10 euro netti.
Senza la salvaguardia, l’aliquota salirebbe al 35,64%: la trattenuta diventerebbe di 356,40 euro e il netto scenderebbe a 643,60 euro. La differenza è pari a 12,50 euro ogni 1.000 euro di liquidazione imponibile.
Estendendo il calcolo, l’aggravio sarebbe di circa 125 euro su un TFR di 10.000 euro, 375 euro su 30.000 euro, 625 euro su 50.000 euro e fino a 1.250 euro su 100.000 euro.
L’aumento non colpisce tutti
Non tutti i metalmeccanici subiranno necessariamente una maggiore trattenuta. Con un reddito di riferimento di 40.000 euro, per esempio, le aliquote attuali risultano già più favorevoli rispetto a quelle del 2006. Su 1.000 euro l’imposta sarebbe di circa 266 euro e la cancellazione della clausola non determinerebbe alcuna perdita.
Il calcolo effettivo varia in base all’anzianità, alla somma accumulata e al periodo di maturazione. La modifica potrà interessare anche quote accantonate prima del 2027, se il diritto alla liquidazione nascerà successivamente.
La novità riguarda il TFR lasciato in azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per i metalmeccanici che hanno destinato il TFR al Fondo Cometa, invece, le future prestazioni di previdenza complementare seguono un diverso regime fiscale agevolato. Non si può dunque parlare di una stangata identica per tutti, ma viene comunque eliminata una garanzia che poteva ridurre il prelievo sulla liquidazione.


