Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un principio importante in materia retributiva: il superminimo individuale è assorbibile solo in caso di aumento dei minimi tabellari del CCNL, ma non può essere assorbito in caso di passaggio di livello.
Il caso esaminato riguarda un lavoratore che ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito. La Corte d’Appello gli ha dato ragione, riconoscendo il livello superiore e escludendo l’assorbimento del superminimo nelle nuove differenze retributive.
Il superminimo resta intatto con il cambio di livello
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello. Secondo i giudici, l’assorbimento del superminimo può avvenire solo quando si verificano aumenti dei minimi contrattuali previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale.
Il passaggio a un livello superiore, invece, è legato a una diversa dinamica salariale. Deriva dall’evoluzione delle mansioni svolte o dall’anzianità di servizio, non da un aggiornamento tabellare dei minimi.
Pertanto, il superminimo non si può considerare compensato dagli aumenti retributivi conseguenti al nuovo inquadramento.
Il contratto applicato: CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione
Nel caso specifico, il contratto collettivo applicato era il CCNL Terziario, Commercio e Distribuzione. Un contratto molto diffuso nel settore privato, che prevede più livelli di inquadramento con diverse tabelle retributive.
Il lavoratore in questione ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore per effetto delle mansioni svolte, e ha chiesto di mantenere il superminimo precedentemente riconosciuto.
La Cassazione ha accolto questa impostazione: il superminimo rappresenta una voce retributiva autonoma e non può essere intaccata dal semplice cambio di livello, a meno che – questo passaggio è molto importante – il contratto individuale di lavoro non preveda espressamente l’assorbimento.