Entro il 30 giugno 2025 i datori di lavoro devono verificare se i dipendenti hanno goduto delle ferie maturate nel 2023. In caso contrario, scatteranno obblighi contributivi e possibili sanzioni.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile
L’articolo 36 della Costituzione tutela il diritto alle ferie come irrinunciabile. Ulteriori regole sono fissate dalla legislazione ordinari:
Il Codice Civile (art. 2109) stabilisce che:
- le ferie devono essere retribuite;
- devono essere possibilmente continuative;
- spettano secondo legge, usi o equità;
- i tempi sono fissati dal datore di lavoro.
Obbligo di fruizione entro 18 mesi
Il D.Lgs. 66/2003 prevede almeno 4 settimane di ferie annuali.
Due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le restanti due, entro i 18 mesi successivi.
Quindi, per le ferie maturate nel 2023, la fruizione va completata entro il 30 giugno 2025.
Contributi da versare entro il 20 agosto
Se le ferie 2023 non sono state godute, il datore deve versare anticipatamente i contributi previdenziali.
Il pagamento va effettuato con la denuncia di luglio 2025, entro il 20 agosto 2025.
I contributi potranno poi essere recuperati quando il lavoratore fruirà effettivamente delle ferie, o in caso di cessazione del rapporto.
Le sanzioni per il datore di lavoro
Se il lavoratore non ha goduto delle ferie nei termini, il datore rischia sanzioni:
Da 120 a 720 euro fino a 5 lavoratori per 1 anno; Da 480 a 1.800 euro oltre 5 lavoratori o 2 anni; Da 960 a 5.400 euro oltre 10 lavoratori o 4 anni; Possibile sospensione del DURC se oltre il 20% dei dipendenti è coinvolto.
Ferie forzate e comunicazione obbligatoria
Il datore può imporre ferie forzate se il lavoratore si rifiuta di indicare un periodo.
La Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di comunicazione preventiva (ord. n. 24977/2022).
L’azienda deve avviare l’interlocuzione con il dipendente prima di procedere.
Ferie e cassa integrazione
In caso di CIG a zero ore, le ferie non maturano oltre i 15 giorni.
Con CIG a orario ridotto, le ferie maturano in misura proporzionale all’attività.
Quando si possono monetizzare le ferie?
La monetizzazione è ammessa solo in tre casi:
- alla cessazione del rapporto;
- nei contratti a termine sotto l’anno;
- per ferie aggiuntive previste da CCNL non godute.
L’indennità sostitutiva si calcola moltiplicando le ferie residue per la retribuzione giornaliera (Cass. 20216/2022).