Senza adeguamenti sui minimi retributivi di giugno 2025, Fim Cisl e Uilm Uil hanno chiesto Confimi Meccanica di applicare l’aumento dell’1,3% sui minimi tabellari e gli altri istituti contrattuali, come già avvenuto nei contratti Federmeccanica e Unionmeccanica Confapi.
Ma a oggi l’accordo economico non è ancora operativo: Confimi ha ricevuto la firma solo da Fim, mentre Uilm non ha ancora completato la sottoscrizione.
Risultato? Nei cedolini paga di giugno gli aumenti non sono stati applicati.
Nessun aumento nella busta di giugno
Secondo quanto comunicato da Confimi Industria Meccanica, l’adeguamento dell’1,3% non è stato inserito nelle retribuzioni di giugno 2025 a causa dell’assenza della firma completa sull’accordo di aggiornamento.
L’intesa tecnica è pronta, ma serve anche la firma Uilm per renderla esecutiva.
Se arriva la firma Uilm, aumenti e arretrati da luglio
Confimi ha espresso la volontà di riconoscere gli aumenti a partire dal cedolino paga di luglio 2025, con decorrenza economica retroattiva dal 1° giugno 2025.
In pratica:
- Gli aumenti saranno erogati a luglio (con firma Uilm);
- Gli arretrati di giugno saranno recuperati;
- I lavoratori non subiranno alcuna perdita economica, ma solo un ritardo nei tempi di pagamento.
Pertanto, chi non ha ricevuto aumenti con la mensilità di giugno deve attendere quella di luglio, per vedere i nuovi importi.
Un contratto firmato solo da Fim e Uilm
Il CCNL Confimi Meccanica è stato firmato solo da Fim Cisl e Uilm Uil.
La Fiom Cgil non ha mai aderito a questo contratto, continuando a riconoscere come unico CCNL valido per la piccola e media industria quello firmato con Unionmeccanica Confapi.
Le cifre dell’aumento previsto dal 1° giugno 2025: le tabelle retributive
Ecco i nuovi minimi mensili calcolati con l’1,3% di incremento, che saranno validi solo dopo la firma Uilm e con erogazione effettiva da luglio:
Categoria | Minimo al 31/05/2025 | +1,3% | Minimo dal 01/06/2025 |
9^ | 2.994,08 | 38,92 | 3.033,00 |
8^ | 2.693,12 | 35,01 | 2.728,13 |
7^ | 2.476,07 | 32,19 | 2.508,26 |
6^ | 2.307,43 | 30,00 | 2.337,43 |
5^ | 2.151,35 | 27,97 | 2.179,32 |
4^ | 2.008,57 | 26,11 | 2.034,68 |
3^ | 1.924,52 | 25,02 | 1.949,54 |
2^ | 1.735,47 | 22,56 | 1.758,03 |
L’accordo prevede l’adeguamento dell’1,3% anche per:
- le indennità di trasferta,
- e la reperibilità.
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