L’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori, se non giustificata da reali esigenze organizzative, può costare caro al datore di lavoro.
Una recente sentenza della Cassazione ribadisce infatti che in caso di demansionamento illegittimo, il lavoratore ha diritto a un risarcimento economico oltre che al reintegro nelle sue mansioni originarie. La tutela non riguarda solo l’aspetto retributivo, ma anche la dignità professionale del dipendente.
Il caso esaminato: mansioni inferiori costituiscono illecito
Il caso analizzato riguarda un’infermiera, dequalificata e costretta a svolgere delle attività proprie degli OSS. Sostanzialmente, era stata trasferita a un ruolo non corrispondente alla sua qualifica.
Il tribunale ha ritenuto che questo comportava un illecito permanente, soprattutto alla luce dei seguenti fattori:
- la lunga durata di svolgimento dell’attività di rango inferiore;
- la natura prettamente manuale dei compiti imposti, a fronte del carattere anche intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell’infermiere;
- il verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti.
L’infermiera ha quindi diritto a un risarcimento pari al 6% della retribuzione. Nel prendere la sua decisione, la Cassazione ricorda che l’articolo 2103 del codice civile vieta il demansionamento, ovvero l’assegnazione a compiti di livello inferiore, se non sussistono esigenze tecnico-organizzative reali.
Quando le mansioni inferiori sono legittime
La Corte chiarisce però che esistono casi eccezionali in cui il lavoratore può essere temporaneamente adibito a compiti di livello inferiore. Ma devono esserci tre condizioni precise:
- Le attività affidate non devono essere totalmente estranee al profilo professionale del lavoratore. Ad esempio, se un infermiere viene incaricato di compiti legati comunque alla cura della persona, non si può parlare di demansionamento puro, perché esiste un filo funzionale comune tra le due mansioni (Cass. 19419/2020).
- Deve esserci una reale esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza. Non è lecito affidare mansioni inferiori per convenienza, abitudine o carenza di pianificazione, soprattutto se esistono risorse umane qualificate e disponibili (Cass. 19419/2020).
- Le mansioni inferiori devono essere occasionali e marginali, non sistematiche o programmate. La Cassazione è chiara: se l’assegnazione avviene “non in via occasionale, ma in maniera programmata”, siamo davanti a un illecito civile (Cass. 8910/2019).
Metalmeccanici: attenzione alle mansioni “ripetitive”
Il settore sanitario non è l’unico in cui può verificarsi un demansionamento. Nel settore metalmeccanico, per esempio, i demansionamenti si verificano spesso in forma silenziosa. Il rischio maggiore riguarda gli spostamenti sistematici a ruoli meno qualificati, come il passaggio da operatore CNC a mansioni di carico/scarico o da manutentore a operazioni di pulizia o magazzino.
Attenzione: anche se formalmente si resta nella stessa categoria contrattuale, il contenuto professionale cambia e può configurarsi come demansionamento se:
- le nuove attività non richiedono le stesse competenze tecniche;
- la rotazione è programmata e non marginale;
- non c’è una motivazione tecnica documentabile.
Il CCNL Metalmeccanici riconosce il valore delle specializzazioni. Pertanto, se la dequalificazione è sistematica, si può agire in sede sindacale o legale per ottenere il risarcimento e il ripristino della qualifica originaria.