Una nuova importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18804 del 9 luglio 2025, cambia le carte in tavola per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Se l’azienda non prova di aver tentato il ricollocamento del dipendente, il licenziamento può essere annullato, e il lavoratore ha diritto alla reintegra sul posto di lavoro.
Vediamo nel dettaglio.
Che cos’è il giustificato motivo oggettivo
Il giustificato motivo oggettivo è uno dei motivi previsti dalla legge per licenziare un lavoratore. In pratica, l’azienda può licenziare per ragioni economiche, organizzative o produttive: per esempio, se c’è un calo degli ordini, se si tagliano dei reparti o se si decide di esternalizzare un servizio.
Ma attenzione: questo non basta per rendere legittimo il licenziamento.
Affinché il licenziamento sia legittimo, infatti, il datore di lavoro deve assolvere all’obbligo di repêchage. In pratica, deve tentare di ricollocare il dipendente in altre posizioni, se disponibili, prima di procedere al licenziamento.
In parole povere: non si può licenziare subito, bisogna prima verificare se ci sono altri ruoli compatibili, anche con mansioni inferiori, ma in linea con le competenze del lavoratore.
Cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza del 9 luglio 2025
Nel caso analizzato dalla Cassazione, una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo ha fatto ricorso in tribunale. I giudici le hanno dato ragione.
L’azienda aveva deciso di esternalizzare il ruolo di Responsabile amministrativa, ma poco prima aveva assunto una nuova impiegata amministrativa con mansioni inferiori, senza offrire quel posto alla dipendente poi licenziata. Questo ha violato l’obbligo di repechage.
Il licenziamento, dunque, è annullato perché risulta illegittimo e la lavoratrice deve essere reintegrata sul posto di lavoro, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Esempio concreto nel settore metalmeccanico
Facciamo un esempio pratico per capirci meglio. Immaginiamo un’azienda metalmeccanica che decide di chiudere il reparto verniciatura per affidarlo a un’azienda esterna. Di conseguenza, vuole licenziare un verniciatore con 15 anni di esperienza.
L’azienda non può procedere subito al licenziamento. Come detto, infatti, in base all’obbligo di repêchage, prima deve verificare se ci sono altri ruoli compatibili: magari serve un operaio addetto al magazzino, oppure un addetto al controllo qualità, mansione diversa ma per cui il lavoratore ha le competenze di base. Anche se il nuovo ruolo è inferiore o meno qualificato, il lavoratore va ricollocato.
Solo se non ci sono reali alternative, il datore può procedere con il licenziamento. In caso contrario, il lavoratore ha diritto a tornare al proprio posto.


