Un’assenza ingiustificata prolungata può avere conseguenze non solo sul rapporto di lavoro, ma anche sul diritto alla NASpI.
La legge consente infatti al datore di lavoro, in determinate condizioni, di considerare il rapporto concluso per dimissioni per fatti concludenti. In questo caso la cessazione viene considerata volontaria e l’indennità di disoccupazione non spetta.
Ma non basta semplicemente superare un certo numero di giorni. Per i metalmeccanici conta soprattutto il CCNL applicato al singolo rapporto e la procedura scelta dall’azienda.
Quando l’assenza può portare alle dimissioni per fatti concludenti
La regola deriva dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024, che ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.
Se l’assenza ingiustificata supera il termine previsto dal CCNL applicato, il datore può comunicare la situazione all’Ispettorato territoriale del lavoro e avviare la procedura per la risoluzione del rapporto.
Se il contratto collettivo non prevede un termine specifico, la legge fa riferimento a un’assenza superiore a 15 giorni.
Per i metalmeccanici non esiste un numero valido per tutti
Nel settore metalmeccanico esistono più contratti collettivi.
Per questo non si può dire che dopo 15 giorni scatti sempre la stessa conseguenza.
Bisogna prima controllare cosa stabilisce il CCNL effettivamente applicato al lavoratore.
Solo quando il contratto non indica un termine specifico entra in gioco la soglia legale di oltre 15 giorni.
Con le dimissioni per fatti concludenti la NASpI non spetta
La circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025 chiarisce cosa succede alla disoccupazione.
Se la cessazione viene comunicata con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti”, il lavoratore non può ottenere la NASpI.
Il motivo è che la prestazione richiede, come regola generale, una perdita involontaria del lavoro. In questo caso, invece, la cessazione viene ricondotta alla volontà del lavoratore.
Se arriva un licenziamento disciplinare, la situazione cambia
Il datore non è obbligato a utilizzare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti.
Può decidere di avviare un procedimento disciplinare e arrivare a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In questo caso il lavoratore può avere diritto alla NASpI, se possiede gli altri requisiti previsti dalla normativa.
La differenza è quindi importante:
- dimissioni per fatti concludenti: NASpI esclusa;
- licenziamento disciplinare: NASpI possibile.
Se l’assenza aveva una giustificazione
La risoluzione per fatti concludenti non opera se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore oppure per un fatto imputabile al datore di lavoro.
In queste situazioni diventa fondamentale poter documentare ciò che ha impedito di presentarsi al lavoro o di avvisare tempestivamente l’azienda.
E se il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa
L’INPS chiarisce anche il caso in cui il datore abbia già avviato la procedura per fatti concludenti, ma il lavoratore presenti successivamente dimissioni per giusta causa.
Se la giusta causa viene riconosciuta e adeguatamente dimostrata, il lavoratore può conservare il diritto alla NASpI, in presenza degli altri requisiti.
Non basta però dichiarare la giusta causa: deve essere supportata dagli elementi necessari.


