Con la sentenza n. 496 del 4 aprile 2025, il Tribunale di Firenze affronta un caso di apprendistato nel settore metalmeccanico artigianato e chiarisce: la formazione obbligatoria non può essere ignorata. E se manca, è il datore a dover dimostrare di averla erogata, non il lavoratore.
Cinque anni di apprendistato senza piano formativo
Il lavoratore ricorrente racconta la sua storia nel ricorso depositato il 27 marzo 2023. Prima un contratto a tempo determinato come manovale di magazzino dall’11 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014, in sesto livello del CCNL metalmeccanico artigianato. Poi, dal giorno successivo, parte un contratto di apprendistato professionalizzante da 60 mesi (5 anni, come prevede la legislazione e il ccnl per l’artigianato).
La mansione cambia: ora è apprendista manutentore e riparatore di estintori, full time, con inquadramento al V livello. Ma qualcosa non torna: il piano formativo individuale non c’è all’atto della firma. Il documento verrà fatto firmare solo dopo, insieme ad altri fogli che il lavoratore non ricorda nel dettaglio.
Nessun tutor, nessuna formazione
Secondo il lavoratore, nessuno lo ha mai formato. Nessun corso teorico. Nessun affiancamento da parte di un tutor. Solo attività pratica ordinaria, come se fosse un normale operaio.
Quando l’apprendistato è solo sulla carta
Il Tribunale ribadisce che l’apprendistato è un contratto a causa mista. Serve a lavorare ma anche a imparare una professione. Se manca l’insegnamento, il contratto perde validità come apprendistato e si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La prova spetta all’azienda
In caso di controversia, sottolinea il Tribunale, è l’azienda che deve dimostrare l’esistenza della formazione. Non basta un piano firmato a posteriori. Servono prove concrete: registri, tutor, attestati, tracciabilità delle ore di formazione.
Nel caso di Firenze, l’impresa è riuscita a dimostrare l’effettiva attività formativa. Per questo, il giudice ha respinto il ricorso.
Il lavoro è proseguito anche dopo
Nonostante i dubbi sul contratto di apprendistato, il lavoratore ha continuato a lavorare nella stessa azienda fino al 18 ottobre 2021, quando si è dimesso volontariamente. Ma la vicenda resta un esempio di come la forma contrattuale vada rispettata fino in fondo.