Con la sentenza n.118 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23/2015. La disposizione prevedeva che, in caso di licenziamento illegittimo per i dipendenti di aziende sotto i requisiti dimensionali dell’articolo 18 (meno di 15 dipendenti per unità produttiva o Comune e comunque non oltre 60 lavoratori complessivi), il risarcimento non potesse superare sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al TFR per ogni anno di servizio.
Il pronunciamento della Consulta di fatto “approva” uno dei quesiti referendari su cui la Cgil aveva chiamato al voto i cittadini italiani gli scorsi 8-9 giugno.
Perché è incostituzionale
Secondo la Consulta, questo limite massimo, rigido e insuperabile, impedisce al giudice di valutare la gravità del licenziamento e di applicare criteri di personalizzazione del danno. Insomma, sostiene la Corte, il danno deve essere quantificato caso per caso dal giudice. Non è possibile avere una standardizzazione operata dalla legge. Inoltre, il tetto compromette la funzione deterrente delle indennità, riducendo il rischio economico per il datore di lavoro che licenzia senza giusta causa.
La Corte ha evidenziato che la previsione si aggiungeva al dimezzamento degli importi già previsto agli articoli 3, 4 e 6 dello stesso decreto, restringendo eccessivamente la forbice del risarcimento.
Un richiamo al legislatore
Nella sentenza, la Corte Costituzionale sollecita un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti nelle imprese sotto soglia. Il motivo? Il criterio del numero dei dipendenti non è un indicatore sufficiente della forza economica dell’azienda. Altri settori della normativa, come quello delle crisi d’impresa, dimostrano che la sostenibilità dei costi non può essere legata solo alla dimensione aziendale.
Questa decisione segna un punto fermo per la tutela dei lavoratori, aprendo la strada a risarcimenti più equi e proporzionati anche per chi lavora nelle piccole imprese. Da ora in poi, dunque, sarà il giudice a quantificare le mensilità che compongono il risarcimento a cui ha diritto il lavoratore illegittimamente licenziato.


