La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado a favore di un gruppo di dipendenti metalmeccanici collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria nel 2020.
La causa, promossa dalla Fiom Cgil, riguardava il criterio di calcolo di ferie e permessi maturati durante i periodi di sospensione lavorativa inferiori a 15 giorni.
L’azienda coinvolta aveva scelto di ridurre proporzionalmente il monte giorni, calcolandolo solo sulle ore effettivamente lavorate. Una scelta contestata dai lavoratori e dal sindacato, che hanno chiesto l’applicazione integrale di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici industria.
La posizione dell’azienda respinta dai giudici
Secondo l’impresa, la maturazione di ferie e permessi doveva essere rapportata alle ore di lavoro effettive, escludendo quelle coperte da ammortizzatori sociali.
I giudici hanno però respinto questa impostazione, ritenendo che la cassa integrazione ordinaria, soprattutto se di durata limitata, non può comprimere diritti contrattuali già previsti.
La Corte ha chiarito che l’assenza di prestazione lavorativa in questi casi non è imputabile al lavoratore e non può giustificare una riduzione di ferie e permessi.
Il richiamo al principio di non penalizzazione
La decisione della Corte d’Appello si fonda su un principio consolidato: quando la sospensione dell’attività produttiva non dipende dal lavoratore, i suoi diritti economici e normativi non devono subire riduzioni.
Questo significa che ferie e permessi maturano anche nei periodi di sospensione parziale, purché non vi sia responsabilità diretta del dipendente.
Possibili effetti per altri lavoratori
Il verdetto potrebbe avere ricadute importanti su altri casi simili, soprattutto nei settori colpiti da fermate temporanee e cassa integrazione.
Per i sindacati, la pronuncia rafforza la tutela dei lavoratori in contesti di crisi aziendale e conferma la piena validità delle previsioni del contratto collettivo.
L’orientamento della Corte di Ancona si aggiunge ad altre decisioni che negli ultimi anni hanno ribadito il diritto alla maturazione integrale di ferie e permessi anche durante periodi di riduzione forzata dell’orario.


