Sempre più lavoratori scelgono di presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta, spesso su consiglio del CAF o del sindacato. Una scelta possibile, ma che nasconde un rischio importante: chi risulta a debito Irpef e paga dopo il 30 giugno deve aggiungere sanzioni e interessi.
Molti lavoratori scelgono di fare il 730 senza sostituto per mantenere riservati i propri redditi, gestire direttamente i pagamenti o perché il datore non può effettuare i conguagli.
Quando scatta il problema
Il problema riguarda solo chi dal 730 risulta a debito, cioè deve ancora versare tasse. In questo caso, non indicando il datore di lavoro come sostituto, il versamento dell’Irpef va fatto in autonomia tramite modello F24.
Molti lavoratori lo scoprono tardi: la dichiarazione può essere inviata fino al 30 settembre, ma le imposte andavano pagate entro il 30 giugno (o il 30 luglio con una piccola maggiorazione). Chi paga dopo queste date deve retrodatare il versamento e calcolare sanzioni e interessi.
Questo vale anche per chi ha altri redditi — come affitti brevi di seconde case, collaborazioni saltuarie o piccoli guadagni — che generano imposte non trattenute in busta paga.
Come rimediare se si è in ritardo
Chi ha saltato la scadenza può rimediare grazie al ravvedimento operoso. Si tratta di un sistema che consente di ridurre la sanzione, applicandola in misura minore a seconda dei giorni di ritardo, e di aggiungere solo gli interessi legali, oggi fissati al 2,5% annuo.
Il CAF o il sindacato può aiutare a calcolare esattamente quanto pagare per regolarizzare tutto in modo corretto, evitando guai futuri con l’Agenzia delle Entrate.
Nessun rischio per chi indica il datore
Chi nel 730 ha indicato il datore di lavoro o l’INPS come sostituto non ha nulla da temere: eventuali debiti o crediti vengono gestiti direttamente in busta paga o sulla pensione.
Il consiglio è chiaro: se si sceglie di fare il 730 senza sostituto, e risulta un debito Irpef, è fondamentale controllare di aver pagato entro il 30 giugno, per non trovarsi con sanzioni e interessi aggiuntivi.


