Nel settore metalmeccanico, il 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – non è più un giorno festivo. La legge n. 54/1977 ha infatti spostato la celebrazione alla prima domenica di novembre. Tuttavia, il CCNL Metalmeccanici Industria prevede che questa festività soppressa dà comunque diritto a una retribuzione aggiuntiva o a un permesso retribuito sostitutivo.
In pratica, anche se si lavora regolarmente, il dipendente riceve il cosiddetto bonus 4 novembre, pari a 1/26 della retribuzione mensile per chi ha paga fissa, oppure un importo proporzionale all’orario settimanale per chi è retribuito a ore.
Si tratta di una compensazione economica per la perdita della festività.
Questa ricorrenza si aggiunge all’1° novembre (Ognissanti), che resta invece festività pienamente riconosciuta, con diritto al riposo o alla relativa maggiorazione per lavoro festivo.
Come si applica nel CCNL Metalmeccanici
Nel contratti collettivi dei metalmeccanici si prevede che le festività soppresse – tra cui il 4 novembre – generino permessi retribuiti fino a 32 ore annue o un corrispondente trattamento economico.
Il “bonus 4 novembre” compare di norma in busta paga con la voce “ex festività” o “permesso ex 4 novembre”, e vale anche se il giorno cade in un periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Festività e integrazioni salariali (CIGO, CIGS, FIS, ecc.)
Se il 4 novembre interviene durante un periodo di Cassa Integrazione, la gestione economica segue regole specifiche.
La retribuzione per la festività resta a carico dell’azienda nei casi in cui:
- il lavoratore è a orario ridotto e lavora parte della settimana;
- il lavoratore è sospeso a zero ore, retribuito a ore, ma da non più di due settimane.
Il trattamento diventa invece a carico della Cassa quando:
- il lavoratore è sospeso a zero ore da oltre due settimane e retribuito a ore;
- il lavoratore è retribuito mensilmente a misura fissa, anche se sospeso da meno di due settimane.


