La Circolare INL n. 1/2026 fornisce le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, intervenendo in modo diretto sugli articoli 113 e 115 del Testo Unico sicurezza. Le novità riguardano in particolare le scale verticali permanenti e la gerarchia dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Per le imprese con impianti industriali, coperture tecniche, silos, torri o strutture sopraelevate, si tratta di verifiche da avviare subito.
Scale verticali permanenti: obbligo di scelta motivata tra gabbia e DPI
La modifica dell’art. 113 del Decreto Legislativo 81/2008 elimina il riferimento generico alle “scale a pioli” e introduce una definizione puntuale: scale fissate a un supporto, utilizzate come accesso, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75 gradi.
Per queste scale è previsto un obbligo alternativo. Devono essere dotate, sulla base della valutazione dei rischi, di una gabbia di sicurezza oppure di un sistema di protezione individuale contro le cadute. La scelta deve essere formalizzata nel DVR e coerente con le modalità di utilizzo reale. La circolare sottolinea che la gabbia non è sempre la soluzione più sicura: in alcune configurazioni può ostacolare le procedure di soccorso o l’evacuazione dell’infortunato.
Restano invariati i requisiti tecnici: distanza minima di 15 cm tra pioli e parete; distanza massima di 60 cm tra piano dei pioli e parete della gabbia; maglie tali da impedire la caduta verso l’esterno.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2026. Entro quella data le aziende dovranno aggiornare DVR, procedure operative e dotazione DPI. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’art. 159, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 per datore di lavoro e dirigente.
Cadute dall’alto: nuova gerarchia dei sistemi di protezione
La circolare chiarisce anche le modifiche all’art. 115 del Decreto Legislativo 81/2008. Viene ribadita la priorità delle protezioni collettive, con esplicito riferimento a parapetti e reti di sicurezza. Solo quando queste misure non sono tecnicamente attuabili si può ricorrere ai sistemi individuali.
I sistemi anticaduta sono ora classificati in quattro categorie: trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi, arresto caduta. I primi tre hanno priorità rispetto all’arresto caduta. Tutti devono essere composti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, scelti in funzione dell’uso specifico e delle condizioni operative effettive.


