Nel sistema giuridico italiano le assenze per malattia del lavoratore sono disciplinate da norme specifiche che tutelano il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo. Proprio su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, ribadendo un principio importante: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su assenze per malattia è illegittimo se il lavoratore non ha superato il periodo di comporto.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguarda un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda per giustificato motivo oggettivo a causa di un presunto “elevato assenteismo” dovuto a numerosi certificati medici. Secondo la società datrice di lavoro, le frequenti assenze – spesso in coincidenza con i turni notturni – avevano creato rilevanti difficoltà organizzative nella gestione dei turni e determinato un aumento dei costi aziendali.
L’azienda sosteneva inoltre che la discontinuità della prestazione lavorativa rendesse il lavoro del dipendente sostanzialmente inutile, richiamando anche il concetto di scarso rendimento.
Il lavoratore aveva però impugnato il licenziamento. La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, gli ha dato ragione disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado richiamando un orientamento ormai consolidato. Quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia, trova applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 2110 del Codice civile, che prevale sulle norme generali in materia di licenziamenti.
Questa disciplina serve a bilanciare due interessi contrapposti: da un lato quello del datore di lavoro a garantire un’organizzazione efficiente dell’attività produttiva, dall’altro quello del lavoratore a disporre di un periodo adeguato per curarsi senza perdere l’occupazione.
Quando il licenziamento può essere legittimo
Secondo la Corte, le difficoltà organizzative causate dalle assenze per malattia rappresentano effetti fisiologici che l’azienda deve sopportare fino al limite temporale stabilito dal periodo di comporto.
Solo il superamento di tale periodo può legittimare il recesso datoriale.
Inoltre, tali situazioni non possono essere ricondotte automaticamente allo scarso rendimento. Questa fattispecie, infatti, rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo e richiede la prova di una violazione degli obblighi di diligenza da parte del lavoratore, dimostrata da una evidente sproporzione tra gli obiettivi assegnati e i risultati effettivamente raggiunti.


