Un’impresa esterna lavora dentro una fabbrica ma non paga gli stipendi ai propri operai. Chi deve saldare gli arretrati?
Il primo responsabile resta il datore di lavoro. In determinate condizioni, però, i lavoratori possono chiedere quanto dovuto anche all’azienda metalmeccanica che ha affidato l’appalto.
La legge prevede infatti una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori. La tutela può riguardare, per esempio, gli addetti esterni impiegati nella manutenzione, nelle pulizie, nella logistica, nel facchinaggio o nella movimentazione delle merci.
Quando l’azienda metalmeccanica può essere chiamata a pagare
La norma principale è l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003.
Negli appalti privati di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori.
In parole semplici, se l’impresa esterna non paga, il lavoratore impiegato nell’appalto può rivolgersi anche all’azienda committente. Non diventa per questo un suo dipendente: la responsabilità solidale serve a garantirgli una possibilità in più di recuperare lo stipendio.
Non basta, tuttavia, avere lavorato fisicamente dentro lo stabilimento. Il dipendente deve dimostrare che la propria attività era collegata allo specifico appalto affidato dall’azienda metalmeccanica.
La regola è spiegata anche nella guida sulla responsabilità solidale negli appalti pubblicata da Cliclavoro, il portale del Ministero del Lavoro.
Quali somme possono essere recuperate
La responsabilità dell’azienda committente non copre indistintamente tutti i debiti accumulati dall’appaltatore.
Riguarda le somme maturate dal lavoratore durante il periodo in cui è stato impiegato nell’appalto. Possono rientrare:
- gli stipendi non pagati;
- le altre voci retributive effettivamente dovute;
- la quota di TFR maturata durante l’appalto;
- i contributi previdenziali;
- i premi assicurativi.
Restano escluse le sanzioni civili collegate all’inadempimento, che rimangono a carico del soggetto che ha commesso l’irregolarità.
Il pagamento non scatta automaticamente
L’azienda metalmeccanica non è tenuta a pagare sulla base della sola dichiarazione del lavoratore.
Chi chiede gli arretrati deve dimostrare:
- il rapporto di lavoro con l’appaltatore o il subappaltatore;
- l’impiego nello specifico appalto;
- il periodo nel quale ha lavorato;
- le somme effettivamente rimaste insolute.
Possono diventare utili il contratto, le buste paga, le comunicazioni aziendali, i turni e i documenti che collegano il dipendente al servizio affidato dal committente.
Il lavoratore deve muoversi entro due anni
La responsabilità solidale prevista dall’articolo 29 deve essere fatta valere entro due anni dalla cessazione dell’appalto.
Il termine decorre dalla conclusione dell’appalto e non necessariamente dalla fine del rapporto di lavoro. Chi non riceve lo stipendio dovrebbe quindi muoversi rapidamente, contestare il mancato pagamento e rivolgersi a un sindacato, a un avvocato o a un altro professionista qualificato.
Esistono anche altre forme di tutela, come l’azione prevista dall’articolo 1676 del Codice civile, ma seguono condizioni e limiti differenti.
Cosa dovrebbe controllare l’azienda committente
Per ridurre i rischi, l’impresa metalmeccanica dovrebbe verificare l’affidabilità dell’appaltatore prima della firma e durante lo svolgimento del contratto.
Tra i controlli più importanti rientrano:
- acquisire periodicamente il DURC (Il DURC è importante, ma attesta principalmente la regolarità contributiva rilevata in un determinato momento. Da solo non prova che ogni stipendio sia stato pagato)
- verificare il pagamento delle retribuzioni;
- controllare il contratto collettivo applicato;
- conoscere e autorizzare gli eventuali subappalti;
- prevedere clausole contro le irregolarità.


