La fine del rapporto di lavoro non esclude sempre il diritto all’indennità di malattia. In alcuni casi, l’INPS continua a pagare anche il lavoratore rimasto disoccupato, purché la malattia inizi entro un termine preciso.
La tutela non dipende dal CCNL applicato, ma dal tipo di contratto terminato e dalla categoria professionale del dipendente.
La malattia deve iniziare entro 60 giorni
La tutela non spetta automaticamente a tutti quelli che perdono il lavoro. Riguarda chi, prima della disoccupazione, aveva un contratto a tempo indeterminato ed era coperto dall’indennità economica di malattia dell’INPS. Tra le categorie normalmente assicurate rientrano gli operai dell’industria, i dipendenti del commercio e dei servizi e gli apprendisti.
Facciamo un esempio. Un operaio metalmeccanico termina un rapporto a tempo indeterminato il 30 giugno e si ammala il 10 agosto. Poiché la malattia è iniziata entro 60 giorni dalla cessazione e il precedente impiego rientrava tra quelli assicurati, può ottenere l’indennità direttamente dall’INPS.
Il medico deve certificare l’incapacità temporanea al lavoro e trasmettere il certificato telematico all’Istituto. Se la malattia inizia oltre il termine oppure il precedente rapporto non era coperto dalla prestazione, l’indennità non spetta.
Quanto paga l’INPS al lavoratore disoccupato
L’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, considerando anche gli eventuali periodi di malattia già indennizzati nello stesso anno.
Al disoccupato spetta un importo pari ai due terzi della normale indennità di malattia. Il pagamento decorre generalmente dal quarto giorno: i primi tre giorni, chiamati periodo di carenza, non vengono pagati dall’INPS.
La somma viene versata direttamente dall’Istituto, perché non esiste più un datore di lavoro che possa anticiparla in busta paga.
Il diritto dipende dal CCNL?
Il CCNL non determina il diritto alla prestazione INPS. Contano il settore, la qualifica e la relativa copertura previdenziale.
Nel settore industriale, per esempio, gli operai sono normalmente assicurati per la malattia, mentre gli impiegati dell’industria non ricevono questa specifica indennità dall’INPS.
Il contratto collettivo può prevedere integrazioni economiche durante il rapporto di lavoro, ma queste tutele contrattuali normalmente terminano insieme al rapporto.
Cosa succede alla NASpI
La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 chiarisce che la malattia indennizzabile iniziata entro 60 giorni dalla cessazione sospende il termine per presentare la domanda NASpI. Terminata la malattia, il conteggio riprende per i giorni ancora disponibili.
Se la NASpI è già in pagamento, viene sospesa durante il periodo coperto dall’indennità di malattia. Riprende successivamente per la durata residua.
Certificato medico e visita fiscale
Il lavoratore deve controllare che il certificato riporti correttamente i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità. Deve inoltre essere presente nelle fasce previste per le visite fiscali, anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
È importante contattare subito il medico, perché il riconoscimento dei giorni precedenti alla visita incontra limiti precisi, anche quando il certificato di malattia viene rilasciato il giorno successivo.


