L’INPS ha ufficializzato un importante aumento dell’indennità di congedo parentale per i padri lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2025. Una novità che offre un supporto economico più concreto nei primi anni di vita del figlio, oppure in caso di adozione o affidamento.
La misura è stata introdotta con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025 e interessa direttamente anche i lavoratori del comparto metalmeccanico, spesso impegnati su turni o con orari intensivi.
Padri lavoratori: ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2025
A partire dal 2025, se sei un padre lavoratore dipendente e concludi il tuo congedo di paternità dopo il 31 dicembre 2024, potrai richiedere il congedo parentale con un’indennità maggiorata.
In concreto, per tre mesi potrai percepire l’80% della tua retribuzione mensile, un netto miglioramento rispetto al passato, dove solo due mesi erano indennizzati a questa percentuale.
Questa possibilità riguarda solo i lavoratori dipendenti. Se la madre è una libera professionista o ha un altro tipo di contratto, l’aumento spetta comunque a te, purché rispetti i requisiti.
Modalità di utilizzo del congedo parentale maggiorato
I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio, oppure entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre la maggiore età del minore.
Come padre, potrai decidere di utilizzare i tuoi mesi retribuiti all’80%:
- tutti di seguito o in momenti diversi;
- alternandoti con l’altro genitore;
- Anche contemporaneamente, se lo preferite.
Un’opportunità concreta, anche per chi lavora in fabbrica o in officina, di dedicare tempo alla famiglia senza rinunciare a una retribuzione dignitosa.
Come sarà strutturata l’indennità nel 2025
Con le novità introdotte, il padre lavoratore potrà contare su un congedo parentale più retribuito. Di seguito la nuova struttura delle indennità:
- Primo mese: 80% della retribuzione (già previsto dal 2023);
- Secondo mese: 80% della retribuzione (prima era al 60%);
- Terzo mese: 80% della retribuzione (prima era solo al 30%);
- Ulteriori sei mesi: indennità al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito;
- Ultimi due mesi: non indennizzati, a meno che il tuo reddito non sia molto basso (ai sensi dell’art. 34, comma 3, del T.U.).
Per un padre metalmeccanico, questo significa poter restare accanto al figlio nei primi anni con una copertura economica quasi integrale per tre mesi. Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale della circolare INPS.