Dal 1° gennaio 2025, chi ha lasciato un lavoro a tempo indeterminato per passare a un altro contratto – anche breve – e successivamente ha perso involontariamente il nuovo impiego, deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contributi tra le due cessazioni per accedere alla NASpI. Questo requisito è pensato per evitare “assunzioni fittizie” finalizzate semplicemente a ottenere l’indennità.
Ma il quadro non è troppo rigido: l’INPS ha individuato alcune eccezioni strategiche, fondamentali per tutelare precari, genitori e piccoli lavoratori.
Stretta sulla NASpI
Come accennato sopra, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un principio molto chiaro: chi lascia volontariamente un contratto stabile, non può ricevere la disoccupazione nel caso in cui resti senza lavoro dopo un nuovo impiego a termine, se tra le due cessazioni non ha accumulato almeno 13 settimane di contributi.
In alternativa, si può avere accesso alla NASpI solo se sono passati almeno 12 mesi dalla prima cessazione volontaria.
Eccezioni
La Circolare INPS n. 98/2025 prevede però delle eccezioni. Restano escluse dalla richiesta delle 13 settimane contributive queste fattispecie:
- dimissioni per giusta causa, ad esempio per gravi motivi organizzativi o trasferimenti ingiustificati;
- dimissioni o cessazione durante la maternità o paternità protetta;
- risoluzioni consensuali in contesti di conciliazione legale;
- rifiuto di trasferimento superiore a 50 km o con tempi di viaggio oltre 80 minuti.
Queste eccezioni garantiscono che la stretta sulla contribuzione non colpisca i casi veri e non punisca i lavoratori in situazioni delicate.
Il caso dei metalmeccanici: applicazione concreta
Prendiamo ad esempio un operatore metalmeccanico, assunto con contratto a tempo indeterminato, che decide di dimettersi per un’offerta in un’altra ditta. Se il suo nuovo impiego termina dopo solo poche settimane e richiede il rispetto delle 13 settimane per ottenere la NASpI, le eccezioni possono rivelarsi decisive:
- se le dimissioni sono motivate da giusta causa (ad esempio perché l’azienda ha spostato l’operaio a centinaia di km senza consenso) non serve dimostrare le 13 settimane;
- se il lavoratore diventa genitore, situazione che comporta un’interruzione, i giorni di astensione tutelati non fanno scattare il vincolo;
- se la risoluzione è avvenuta tramite procedura conciliativa legale, resta garantita la NASpI.
Queste regole assicurano che un meccanico non venga escluso dalla protezione in circostanze particolari, anche se il nuovo lavoro dura meno delle 13 settimane. In questo modo, quindi, si conserva il diritto alla NASpI.