Un ex operaio dei Cantieri navali, 57 anni, era finito sotto processo con l’accusa di falso e truffa per aver percepito il Reddito di cittadinanza mentre riceveva anche una rendita Inail.
Secondo l’accusa, avrebbe omesso di dichiarare l’importo dell’indennizzo percepito dopo essere stato riconosciuto inabile al lavoro in seguito a un grave incidente. L’uomo aveva ricevuto circa 20 mila euro di sussidio, ritenuti indebitamente percepiti.
La decisione del tribunale di Palermo
Il giudice monocratico Giulia Calafiore ha però assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Nella sentenza si sottolinea che la rendita Inail non può essere equiparata a uno stipendio.
È infatti una somma che ha natura risarcitoria e non reddituale: serve a compensare la perdita della capacità lavorativa causata da un infortunio, non a retribuire un’attività.
Il principio richiamato dalla difesa
L’avvocato Dario Falzone, difensore dell’operaio, ha richiamato una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui considerare la rendita come reddito violerebbe il principio di uguaglianza.
Un evento tragico come un infortunio non può diventare motivo di esclusione da un sostegno economico.
Implicazioni per l’Assegno di inclusione
La decisione assume rilievo anche per l’attuale Assegno di inclusione, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza.
Il principio giuridico resta lo stesso: la rendita Inail non rientra tra i redditi da dichiarare, perché non costituisce guadagno da lavoro. Una tutela fondamentale per i lavoratori che hanno perso la salute lavorando.


