Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, è una festività nazionale riconosciuta dalla legge n. 260/1949 e successivamente confermata dalla legge n. 90/1954. In base a queste norme e alle disposizioni dei contratti collettivi, ai lavoratori spetta la retribuzione ordinaria, anche se non lavorano.
In particolare, chi è mensilizzato (cioè riceve una paga fissa mensile) non subisce variazioni nello stipendio per effetto del ricorrere della festività: la giornata del 1° novembre è già “coperta” nella busta paga.
Per chi invece è retribuito a ore o a cottimo, la legge prevede la corresponsione della normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di tutti gli elementi accessori, calcolata sulla media delle ultime quattro settimane.
Se la prestazione viene effettivamente svolta, al lavoratore spetta anche il compenso per le ore lavorate, maggiorato della percentuale prevista dal CCNL per lavoro festivo o straordinario festivo.
Nel 2025 il 1° novembre cade di sabato
Nel 2025 Ognissanti cadrà di sabato, una situazione che genera differenze di trattamento a seconda dell’organizzazione settimanale del lavoro.
Per i metalmeccanici che lavorano su sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), non cambia nulla: la festività del 1° novembre sarà trattata come una normale festività retribuita, con le regole comuni già previste dal contratto.
Diverso invece il caso, molto più diffuso, dei lavoratori con settimana corta su cinque giornate (dal lunedì al venerdì). In questo caso il sabato è un giorno non lavorativo e non coincide con il riposo settimanale, che di norma è la domenica.
Settimana corta: nessuna retribuzione aggiuntiva per la festività
Quando una festività cade di sabato e il sabato non rientra tra le giornate lavorative, non spetta alcun trattamento economico aggiuntivo.
La giornata del 1° novembre 2025 sarà quindi considerata come un giorno feriale a zero ore, non lavorativo ma neanche festivo ai fini del pagamento.
Lo ha ribadito anche il Ministero del Lavoro nella nota n. 25 del 20 febbraio 2006, precisando che la legge non consente di estendere al sabato la disciplina prevista per le festività coincidenti con la domenica. Anche la giurisprudenza (Cass. n. 10132/1993) ha confermato questo principio: la retribuzione aggiuntiva si riconosce solo se la festività coincide con la domenica.
Accordi sindacali possono prevedere regole più favorevoli per i metalmeccanici
Accordi sindacali aziendali del settore metalmeccanico o dell’installazione d’impianti possono tuttavia prevedere condizioni migliorative.
In certe aziende o comparti, i contratti integrativi stabiliscono che, in caso di festività cadente di sabato, ai lavoratori venga riconosciuta una quota retributiva aggiuntiva, come accade per le festività che cadono di domenica.
È quindi importante verificare le previsioni specifiche del proprio contratto aziendale o territoriale, perché le regole generali di legge valgono come minimo garantito, ma la contrattazione collettiva può introdurre trattamenti economici più favorevoli, anche in occasione delle festività come quella di Ognissanti 2025.

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