Con il rinnovo del CCNL metalmeccanici del 22 novembre 2025 torna anche la contribuzione sindacale straordinaria richiesta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil ai lavoratori non iscritti al sindacato. La quota prevista è pari a 30 euro e sarà trattenuta direttamente nella busta paga di giugno 2026, salvo esplicito rifiuto del dipendente.
La misura riguarda i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale del settore metalmeccanico e sarà ripetuta anche nel 2027 e nel 2028, con identica procedura.
Come funziona la trattenuta da 30 euro
L’accordo conferma il sistema già utilizzato nei precedenti rinnovi contrattuali a partire dal CCNL del 2008.
La trattenuta sarà applicata con il meccanismo del silenzio assenso. Questo significa che il contributo verrà automaticamente prelevato dalla retribuzione se il lavoratore non comunicherà il proprio rifiuto entro i termini stabiliti.
Le aziende dovevano consegnare ai dipendenti, insieme alla busta paga di aprile 2026, un modulo attraverso il quale accettare oppure rifiutare la trattenuta.
Per evitare il prelievo dei 30 euro il modulo dovrà essere restituito compilato entro il 15 maggio 2026.
Il senso della trattenuta è: coinvolgere anche i lavoratori non sindacalizzati nella spese sostenute per arrivare al rinnovo del CCNL. Rinnovo del quale beneficiano gli effetti tutti i lavoratori, a prescindere dall’adesione sindacale o meno.
Quando arriverà il prelievo in busta paga
Nel caso in cui il lavoratore autorizzi espressamente la trattenuta oppure non riconsegni il modulo, l’azienda procederà automaticamente al prelievo.
I 30 euro saranno trattenuti direttamente sulla retribuzione del mese di giugno 2026.
Le somme raccolte verranno poi versate sul conto corrente intestato all’Associazione FIM-FIOM-UILM secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto con il rinnovo del contratto nazionale.
Chi non deve pagare i 30 euro
La contribuzione straordinaria non si applica a tutti i dipendenti del settore.
Sono esclusi infatti:
- i lavoratori già iscritti a qualsiasi sigla sindacale, comprese quelle non firmatarie del CCNL;
- i dipendenti assenti che non abbiano potuto ricevere o riconsegnare il modulo (come i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto).


