Una lavorazione, una manovra sbagliata o un pezzo montato male possono provocare danni anche molto costosi a un macchinario.
Ma una regola va chiarita subito: se la macchina si rompe mentre la stai usando, non significa automaticamente che devi pagarla.
Perché il datore possa chiedere un risarcimento bisogna verificare cosa è successo, quale comportamento viene contestato al lavoratore, se quel comportamento ha effettivamente provocato il danno e se esistono elementi che escludono o riducono la sua responsabilità.
La disciplina principale deriva dal Codice civile e quindi vale per i lavoratori metalmeccanici indipendentemente dal CCNL applicato. Il contratto collettivo può però incidere sulle sanzioni disciplinari e prevedere ulteriori garanzie.
Cosa dice la legge
Il primo riferimento è l’articolo 2104 del Codice civile, che impone al lavoratore di svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e di rispettare le disposizioni impartite dal datore e dai propri superiori.
Quando la violazione di questi obblighi provoca un danno può entrare in gioco anche l’articolo 1218 c.c., che disciplina la responsabilità per inadempimento.
Separatamente, l’articolo 2106 c.c. consente al datore di applicare una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell’infrazione.
Questo significa che possono esistere due conseguenze diverse:
- una sanzione disciplinare;
- una richiesta di risarcimento del danno.
Non sono la stessa cosa e non scattano automaticamente insieme.
Un guasto non significa automaticamente responsabilità del lavoratore
Il semplice fatto che il lavoratore fosse alla macchina quando si è verificato il problema non basta, da solo, per attribuirgli il danno.
La valutazione cambia in base alle circostanze. In particolare, va verificato se il dipendente:
- ha ignorato una procedura precisa;
- ha eseguito una manovra contraria alle istruzioni ricevute;
- ha utilizzato il macchinario con negligenza o imprudenza;
- oppure stava lavorando normalmente e il danno è dipeso da un guasto tecnico, un difetto della macchina, una manutenzione insufficiente o istruzioni inadeguate.
Per questo non vale automaticamente il principio “chi rompe paga”.
Il lavoratore può rispondere anche per colpa
Perché sorga una responsabilità non è necessario che il lavoratore abbia voluto danneggiare il macchinario.
La responsabilità può derivare anche da colpa, quindi da negligenza, imprudenza o mancato rispetto degli obblighi collegati alla propria attività.
La valutazione deve però essere fatta tenendo conto della situazione concreta.
Contano, ad esempio, la mansione svolta, l’esperienza, la formazione ricevuta, le istruzioni impartite e il livello di responsabilità affidato al dipendente.
Un errore commesso da un lavoratore appena formato non può quindi essere valutato automaticamente nello stesso modo di una condotta tenuta da un dipendente esperto che aveva ricevuto istruzioni precise.
Cosa deve provare l’azienda
Una richiesta di risarcimento non può essere basata soltanto sull’affermazione che il dipendente ha “rotto la macchina”.
Il datore deve dimostrare l’esistenza del danno e l’inadempimento contestato al lavoratore, oltre al collegamento tra la condotta e il danno verificatosi.
Il lavoratore può a sua volta dimostrare che il fatto non gli è imputabile, ad esempio perché il problema è stato determinato da cause tecniche, caso fortuito, forza maggiore o altre circostanze indipendenti dal suo comportamento.
Anche la somma richiesta deve essere collegata al danno effettivamente subito dall’azienda e non può essere stabilita in modo arbitrario.
Sanzione disciplinare e risarcimento sono due cose diverse
Se il comportamento del dipendente viola una procedura aziendale o un obbligo collegato alla mansione, l’azienda può avviare una contestazione disciplinare.
La sanzione deve rispettare quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato, ma ricevere una contestazione disciplinare non significa automaticamente dover risarcire un danno.
Allo stesso modo, una richiesta di risarcimento non coincide necessariamente con una sanzione disciplinare.
Che ruolo ha il CCNL metalmeccanico
La responsabilità economica del lavoratore deriva principalmente dalle norme del Codice civile, quindi il principio può riguardare metalmeccanici con CCNL diversi.
Il contratto collettivo applicato resta però importante.
Può disciplinare:
- le infrazioni;
- le sanzioni disciplinari;
- la procedura da seguire;
- gli obblighi specifici collegati alla mansione;
- eventuali garanzie aggiuntive per il lavoratore.
Per capire le conseguenze concrete di un episodio bisogna quindi controllare anche il CCNL effettivamente applicato in azienda.
Se il problema dipende dalla macchina o dall’organizzazione
C’è poi un altro elemento fondamentale.
Il datore di lavoro ha propri obblighi in materia di sicurezza, formazione, manutenzione e organizzazione del lavoro.
Se un danno deriva da un macchinario difettoso, da manutenzione insufficiente, dalla mancanza di formazione o da istruzioni poco chiare, non può essere automaticamente scaricato sul dipendente.
Lo stesso vale quando l’errore è favorito da condizioni organizzative inadeguate, procedure confuse o strumenti non idonei.
In questi casi bisogna ricostruire non soltanto chi stava utilizzando il macchinario, ma soprattutto perché il danno si è verificato.
Quando il lavoratore rischia di pagare
Il rischio di una richiesta di risarcimento si verifica quando viene accertato che il lavoratore ha violato gli obblighi collegati alla propria mansione e che proprio quella condotta ha causato un danno economicamente dimostrabile.
Diversa è la situazione quando si tratta di un semplice incidente, di un guasto tecnico o di un errore legato a formazione, manutenzione o organizzazione insufficienti.
Per un metalmeccanico, quindi, la regola da ricordare è semplice: rompere un macchinario non significa automaticamente doverlo pagare.


