La lettera di licenziamento deve essere inviata obbligatoriamente tramite raccomandata? No. Il datore può convocare il lavoratore e consegnargli direttamente il documento in azienda.
La legge non impone la raccomandata, ma richiede che il licenziamento sia comunicato in forma scritta e che sia possibile dimostrare il contenuto e l’avvenuta consegna.
Come può essere comunicato il licenziamento
L’articolo 2 della Legge 604/1966 stabilisce che il datore deve comunicare il licenziamento per iscritto, specificando i motivi del recesso.
L’azienda può utilizzare:
- una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- una PEC inviata a un indirizzo valido del lavoratore;
- la consegna a mano sul posto di lavoro;
- un altro sistema che permetta di provare contenuto e ricezione.
La raccomandata è molto utilizzata perché fornisce una prova della spedizione e della consegna, ma non è l’unica modalità ammessa.
Il datore può chiedere una firma in presenza
L’azienda può convocare il dipendente e consegnargli personalmente la lettera. Solitamente vengono predisposte due copie: una rimane al lavoratore e l’altra viene restituita al datore con la firma e la data di ricezione.
La firma apposta esclusivamente “per ricevuta” non significa accettare il licenziamento né rinunciare al diritto di contestarlo.
Il lavoratore può scrivere accanto alla firma:
“Per ricevuta, non per accettazione”, aggiungendo la data.
Bisogna invece leggere attentamente eventuali dichiarazioni aggiuntive. Se il documento contiene rinunce, accordi economici, quietanze o una conciliazione, la firma potrebbe produrre conseguenze diverse dalla semplice conferma della consegna.
Il lavoratore può rifiutarsi di firmare?
Il datore può chiedere la firma, ma non può obbligare il dipendente a sottoscrivere un’accettazione.
Se il lavoratore prende la propria copia ma rifiuta di firmare la ricevuta, il licenziamento non diventa automaticamente inesistente. L’azienda dovrà però dimostrare che la comunicazione scritta è stata effettivamente consegnata.
Se il dipendente rifiuta anche di prendere il documento, la situazione diventa più delicata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26532/2022, ha chiarito che la sola prova testimoniale può non essere sufficiente a dimostrare una comunicazione scritta contestata. Per evitare dubbi, l’azienda può inviare la lettera anche tramite raccomandata o PEC.
Da quando partono i 60 giorni per contestare
L’articolo 6 della Legge 604/1966 prevede che il licenziamento sia impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
Il termine può quindi partire:
- dalla data della consegna a mano;
- dalla ricezione della raccomandata, tenendo conto delle regole applicabili in caso di giacenza;
- dalla consegna del messaggio nella casella PEC.
Entro 60 giorni il lavoratore deve trasmettere un atto scritto che manifesti chiaramente la volontà di contestare il licenziamento. Può farlo direttamente oppure rivolgersi a un avvocato o a un’organizzazione sindacale.
Dopo la contestazione ci sono altri 180 giorni
Dalla trasmissione dell’impugnazione decorre un secondo termine di 180 giorni.
Entro questa scadenza il lavoratore deve:
- depositare il ricorso davanti al Tribunale del lavoro;
- comunicare al datore la richiesta di conciliazione;
- comunicare una richiesta di arbitrato;
- depositare un ricorso cautelare anteriore alla causa.
Quest’ultima possibilità è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2020.
Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati oppure non si raggiunge l’accordo necessario, il ricorso al giudice deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Come spiegato in un precedente articolo di MetalmeccaniciNews.it, l’invio successivo di una seconda copia non fa ripartire automaticamente il conteggio dei 180 giorni.
E se il licenziamento viene comunicato a voce?
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Se il datore dice soltanto al dipendente di non tornare più al lavoro, manca la forma richiesta dalla legge.
Il lavoratore dovrebbe comunque contestare immediatamente l’accaduto e conservare ogni elemento utile, perché potrebbe essere necessario dimostrare che il rapporto è stato effettivamente interrotto dal datore.
Il punto da ricordare è chiaro: la lettera di licenziamento può essere consegnata a mano e la firma per ricevuta non equivale all’accettazione. Dalla consegna, però, possono iniziare i 60 giorni entro i quali il lavoratore deve contestare il provvedimento.


