Chi riceverà il TFR dal 1° gennaio 2027 continuerà a beneficiare della clausola di salvaguardia fiscale. Il meccanismo permette di utilizzare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, quando risultano più favorevoli al lavoratore.
La tutela riguarda il trattamento di fine rapporto liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, per esempio in occasione del pensionamento o del cambio di occupazione. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, quindi, conserva questa possibilità anche per il prossimo anno.
La clausola resta nel nuovo Testo unico
Il riferimento è l’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 117/2026, che ripropone la salvaguardia all’interno della nuova raccolta delle disposizioni fiscali.
La norma stabilisce che, per determinare l’Irpef dovuta sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto indicate dalla disposizione, si applicano le aliquote e gli scaglioni del 2006 «se più favorevoli».
Questo passaggio è decisivo: il trasferimento della regola nel nuovo Testo unico non comporta la perdita del beneficio. La clausola continua a operare, pur cambiando la sua collocazione normativa.
Come funziona il confronto sulle tasse
In pratica, per la tassazione del TFR resta il confronto con il sistema di aliquote e scaglioni vigente al 31 dicembre 2006. Se quest’ultimo determina un trattamento fiscale più vantaggioso, viene utilizzato a tutela del lavoratore.
Le regole del 2006 non si applicano automaticamente a tutti: il loro impiego dipende dall’esito del confronto. La clausola non introduce neppure un’esenzione dal pagamento delle imposte, ma consente di mantenere il trattamento più favorevole previsto dalla disposizione.
Per chi termina il rapporto, questo significa che la sola applicazione del nuovo Testo unico dal 2027 non cancella la protezione fiscale già esistente sulla liquidazione.
L’effetto sul netto dipenderà dal calcolo relativo alla singola posizione. Non si può quindi indicare un risparmio identico per tutti, né dedurre dalla norma un aumento generalizzato dell’importo che sarà effettivamente incassato.
La tutela comprende anche altre indennità
Il perimetro della disposizione va oltre il solo TFR. Comprende le indennità equipollenti commisurate alla durata del rapporto e altre somme corrisposte una tantum in occasione della sua cessazione, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Tra le voci richiamate figurano l’indennità di preavviso, determinate somme legate all’obbligo di non concorrenza e quelle derivanti da provvedimenti giudiziari o transazioni relative alla risoluzione del rapporto.
Si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, per i quali resta il riferimento alla salvaguardia quando applicabile.


