Quando un’azienda metalmeccanica rischia di avere lavoratori in esubero, può proporre un contratto di solidarietà. I dipendenti lavorano meno ore e ricevono l’integrazione salariale per una parte della retribuzione persa.
L’obiettivo è evitare o limitare i licenziamenti. Il rapporto di lavoro continua e non viene trasformato definitivamente in un contratto part time, ma lo stipendio mensile può diminuire.
Quando può essere applicato
L’azienda non può ridurre unilateralmente l’orario. Deve stipulare un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali, indicando durata, dipendenti coinvolti e distribuzione delle ore.
La disciplina deriva dal D.Lgs. 148/2015 e non da uno specifico contratto collettivo. Può quindi riguardare i metalmeccanici ai quali si applicano CCNL diversi.
Questo non significa, però, che tutte le aziende possano utilizzare lo stesso strumento. L’impresa deve rientrare nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e ottenere la relativa autorizzazione. Se l’azienda è coperta da un fondo di solidarietà differente, bisogna applicare e verificare le regole previste da quel fondo.
Quanto può diminuire l’orario
La legge stabilisce due limiti. Il primo riguarda tutti i lavoratori inseriti nell’accordo: la riduzione media dell’orario non può superare l’80%.
Se il normale orario è di 40 ore settimanali, il taglio può arrivare in media fino a 32 ore. Devono quindi rimanere, sempre in media, almeno 8 ore lavorate. L’accordo può distribuire diversamente le riduzioni tra lavoratori e periodi.
Il secondo limite riguarda il singolo dipendente. Nell’intera durata del contratto, le ore eliminate non possono superare il 90% di quelle che avrebbe dovuto lavorare. Se erano previste 1.000 ore, la riduzione individuale non può superarne 900.
Si tratta di limiti massimi, non di percentuali applicate automaticamente.
Quanto si perde in busta paga
Il lavoratore riceve la normale retribuzione per le ore svolte. Sulle ore eliminate spetta un’integrazione pari all’80% della retribuzione persa, entro il massimale INPS.
Facciamo un esempio teorico. Con uno stipendio lordo di 2.000 euro e una riduzione dell’orario del 20%, la retribuzione per le ore lavorate sarebbe di circa 1.600 euro. Sui 400 euro persi, l’integrazione teorica sarebbe di 320 euro.
Il totale teorico arriverebbe così a 1.920 euro lordi. L’importo effettivo può però essere inferiore a causa del massimale INPS, della riduzione del 5,84% applicata all’integrazione e delle trattenute fiscali.
Normalmente l’azienda anticipa la prestazione nel cedolino e successivamente la recupera dall’INPS. Il pagamento diretto dell’Istituto può essere autorizzato quando l’impresa si trova in comprovate difficoltà finanziarie.
Cosa succede a pensione, TFR e tredicesima
Per le ore coperte dall’integrazione vengono accreditati contributi figurativi, utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo. La solidarietà, quindi, non crea automaticamente un vuoto contributivo.
Anche il TFR continua a maturare: la quota collegata alla retribuzione persa segue le regole previste per la CIGS, comprese le eccezioni stabilite dalla legge.
Per la tredicesima, l’azienda riconosce la parte relativa alle ore lavorate, mentre il rateo riferito alle ore ridotte rientra nel calcolo dell’integrazione, nei limiti del massimale. Per le ferie bisogna considerare come viene distribuita la riduzione dell’orario e cosa prevedono il CCNL e l’accordo aziendale.
Quanto può durare la solidarietà
Il contratto di solidarietà può durare fino a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Si controllano quindi, ogni volta, i cinque anni precedenti.
La durata può raggiungere 36 mesi grazie alla regola che conteggia per metà i primi 24 mesi e per intero quelli successivi. Bisogna però considerare anche gli eventuali periodi di integrazione salariale già utilizzati dalla stessa unità produttiva. Le regole aggiornate sono riepilogate dal Ministero del Lavoro nella scheda dedicata alla CIGS.

