Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente fornito chiarimenti riguardo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Secondo le nuove indicazioni, l’obbligo si estende anche ai beni strumentali utilizzati nell’attività d’impresa, indipendentemente dal titolo di possesso, inclusi quelli in affitto o leasing. Ciò significa che le imprese devono assicurare non solo i beni di proprietà, ma anche quelli detenuti a diverso titolo, purché rientrino nelle categorie specificate dall’articolo 2424 del codice civile.
Quadro Normativo di Riferimento
Questo chiarimento si basa su una norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189.
La norma specifica che l’obbligo assicurativo riguarda i beni elencati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, indipendentemente dal titolo di possesso.
Esclusioni dall’Obbligo Assicurativo
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già coperti da una polizza analoga, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
Inoltre, le imprese che non possiedono né utilizzano beni rientranti nelle categorie specificate non sono tenute a stipulare tali polizze.
Tempistiche per l’Adeguamento delle Polizze
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile. Questo significa che le imprese dovranno verificare e, se necessario, aggiornare le proprie coperture assicurative in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Sanzioni per l’Inadempimento
Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, stabilisce che l’inadempimento dell’obbligo assicurativo sarà considerato nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici alle imprese. Pertanto, la mancata stipula della polizza potrebbe influire negativamente sull’accesso a tali benefici.