Il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva è già pronto. Secondo quanto emerso dal confronto istituzionale tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali, tenuto il 2 febbaio, il testo non modifica l’impianto della contrattazione collettiva ma rafforza in modo significativo i diritti informativi dei lavoratori. L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è attesa nei prossimi dieci giorni, aprendo la fase parlamentare prima dell’entrata in vigore definitiva, fissata entro il 7 giugno 2026.
Cosa non potrà più fare il datore di lavoro già prima dell’assunzione
La nuova direttiva UE sulla trasparenza retributiva introduce divieti netti che incidono già nella fase di selezione del personale. Il datore di lavoro non potrà più avviare colloqui senza fornire informazioni chiare sulla retribuzione. Diventa vietato presentare offerte “al buio”, rinviando la questione salariale alla trattativa finale.
Soprattutto, non sarà più consentito chiedere al candidato quanto guadagnava nel lavoro precedente. È un punto centrale della direttiva: le differenze salariali maturate in passato non possono continuare a produrre effetti nel nuovo rapporto di lavoro. Il principio vale per tutti i candidati, a prescindere dal genere e dal settore.
Stop alla segretezza sugli stipendi durante il rapporto di lavoro
Durante il rapporto di lavoro, il datore non potrà più opporre il principio di riservatezza sulla retribuzione. Ogni lavoratore sarà libero di richiedere informazioni sugli stipendi dei colleghi.
Diventa inoltre vietato negare informazioni sui criteri retributivi. Il datore non potrà più limitarsi a decisioni discrezionali: dovrà spiegare come viene determinato lo stipendio, anche gli aumenti individuali e superminimi, su quali parametri si basano gli aumenti e le progressioni economiche.
No a discriminazioni retributive non giustificate
La direttiva vieta in modo esplicito differenze di salario definite in modo arbitrario e ingiustificato. Conta il lavoro svolto in concreto. Se due lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, il datore non potrà mantenere differenze retributive non fondate su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.
In presenza di divari ingiustificati (superiori al 5%), scatteranno obblighi di correzione, valutazioni congiunte e possibili sanzioni amministrative, oltre alle tutele giudiziarie già previste dall’ordinamento.


