Le aziende che assumono direttamente persone con disabilità possono accedere a specifiche agevolazioni economiche previste dall’articolo 13 della legge 68/1999. L’incentivo ha, in linea generale, una durata di 36 mesi ed è calcolato in percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali del lavoratore assunto.
L’entità del beneficio varia in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa e alla tipologia di disabilità riconosciuta.
Le percentuali riconosciute in base al grado di invalidità
Il contributo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile quando l’assunzione a tempo indeterminato riguarda lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, oppure con minorazioni comprese tra la I e la III categoria delle tabelle allegate al Dpr 915/1978.
L’agevolazione scende invece al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile se l’assunzione a tempo indeterminato interessa soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, oppure con minorazioni dalla IV alla VI categoria delle medesime tabelle.
Un regime più favorevole è previsto per i lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questo caso, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile. Se l’assunzione è a tempo indeterminato, il beneficio dura 60 mesi; se invece si tratta di un contratto a tempo determinato, questo deve avere una durata minima di 12 mesi per consentire l’accesso all’agevolazione.
Condizioni e requisiti per ottenere il beneficio
Le modalità operative per accedere agli incentivi sono state definite dall’Inps con la circolare n. 99/2016. Per poter usufruire del contributo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni.
È necessario essere in regola con i versamenti contributivi e osservare la normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Occorre inoltre applicare correttamente gli obblighi di legge e i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Oltre a questi aspetti, devono essere soddisfatti i requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina sugli incentivi all’occupazione.
Procedura, tempistiche e modalità di erogazione
Il riconoscimento dell’incentivo avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo dedicato. Il contributo non viene liquidato direttamente, ma recuperato tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Dopo l’invio della domanda, l’Inps comunica entro cinque giorni la disponibilità delle risorse. Ricevuta la conferma, il datore di lavoro ha sette giorni per stipulare il contratto di lavoro. Nei sette giorni lavorativi successivi alla firma, deve trasmettere all’Istituto la comunicazione di avvenuta assunzione.
Gli incentivi sono riconosciuti anche ai datori di lavoro privati che non sono soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999. Anche chi non rientra nel cd. collocamento obbligatorio può quindi accedere al beneficio, purché rispetti le condizioni richieste dalla normativa.


