Con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, l’INPS ha aggiornato le indicazioni sulla tutela previdenziale della malattia per alcune prestazioni sanitarie svolte senza ricovero ordinario.
L’Istituto riconosce, a determinate condizioni, anche trattamenti ambulatoriali complessi che possono essere equiparati al day hospital quando comportano un’effettiva incapacità di lavorare.
La disciplina riguarda i lavoratori soggetti alla tutela previdenziale di malattia INPS e può quindi interessare anche i lavoratori metalmeccanici che devono sottoporsi a cure o trattamenti complessi senza pernottamento in ospedale.
Quali cure possono essere riconosciute
La circolare considera equiparabili al day hospital alcune prestazioni ambulatoriali complesse e programmate che rendono il lavoratore incapace di svolgere l’attività nella giornata di accesso alla struttura.
Tra queste rientrano:
- Day Service ambulatoriale (DSA);
- Day Surgery;
- Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
- Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
- Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).
Si tratta quindi di cure e trattamenti che, pur senza un ricovero tradizionale, possono impegnare il lavoratore per diverse ore o risultare incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Non basta una semplice visita in ospedale
Il semplice accesso a una struttura sanitaria non basta, da solo, per ottenere l’equiparazione al day hospital.
L’istituto fa riferimento a prestazioni complesse e programmate che determinano un’effettiva incapacità di lavorare nella giornata interessata.
Una visita, un controllo o un esame non rientrano quindi automaticamente nella stessa disciplina solo perché vengono effettuati in ospedale, conta dunque il tipo di prestazione e la documentazione sanitaria rilasciata.
Cosa succede dopo le dimissioni
La circolare chiarisce anche il caso delle cosiddette dimissioni protette.
Non tutto il periodo successivo all’uscita dalla struttura sanitaria viene assimilato al ricovero.
Sono indennizzabili come giornate di ricovero soltanto quelle in cui il lavoratore torna nella struttura per effettuare gli accertamenti programmati. Gli altri giorni possono essere riconosciuti come malattia solo se accompagnati da idonea certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa.
Centri di Salute Mentale
La tutela riguarda anche i Centri di Salute Mentale (CSM).
Le giornate di effettiva presenza per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e possono quindi essere indennizzate come malattia.
Se invece è prevista e documentata un’ospitalità notturna come ricovero breve, questa viene equiparata al regime di day hospital.
OBI e Degenza Breve
Un’altra precisazione riguarda l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Degenza Breve, spesso collegate al Pronto Soccorso.
Secondo l’INPS, la permanenza in queste strutture presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.
Questo può riguardare anche permanenze di uno o più giorni necessarie per monitoraggio clinico o approfondimenti diagnostici.
Strutture riabilitative e comunità terapeutiche
La circolare distingue poi tra strutture che garantiscono vera assistenza sanitaria e strutture a prevalenza socio-educativa.
Quando la struttura sanitaria rispetta i requisiti previsti ed è autorizzata o accreditata, la permanenza può essere equiparata al ricovero ospedaliero.
Se invece manca l’assistenza sanitaria diretta, la permanenza viene trattata come malattia comune, purché ci sia una certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa.
La stessa distinzione vale per le comunità terapeutiche dedicate alle dipendenze patologiche: l’assistenza sanitaria può portare all’equiparazione al ricovero, mentre nelle strutture socio-educative serve la normale certificazione di malattia.
Centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
L’INPS dedica un passaggio specifico anche ai centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).
Le prestazioni in day service, day hospital e la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria possono essere equiparate al ricovero ospedaliero quando sono presenti i requisiti previsti, tra cui accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale ed équipe multidisciplinare.
Le permanenze semiresidenziali o in strutture prive di assistenza sanitaria vengono invece trattate come malattia comune, con certificazione dell’incapacità lavorativa.


