Per i metalmeccanici il congedo parentale può essere pagato all’80% oppure al 30% della retribuzione, a seconda del periodo utilizzato. Il recente rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal, sottoscritto il 22 novembre 2025, ha introdotto diverse novità sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, ma non ha previsto un’integrazione generalizzata dell’indennità di congedo parentale. Per sapere quanto spetta bisogna quindi partire dalle regole stabilite dalla legge, che dal 2026 consentono ai lavoratori dipendenti di utilizzare il congedo fino ai 14 anni del figlio.
Quando i metalmeccanici prendono l’80%
I genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare complessivamente di 9 mesi di congedo parentale indennizzato. Nell’ambito di questo periodo, fino a 3 mesi possono essere pagati all’80% della retribuzione, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Questi tre mesi non sono aggiuntivi rispetto ai 9: sono periodi di congedo già spettanti per i quali l’indennità viene aumentata rispetto alla misura ordinaria.
C’è inoltre un limite importante. L’80% può essere riconosciuto se il congedo viene utilizzato entro i 6 anni di vita del bambino. La possibilità introdotta dal 2026 di utilizzare il congedo parentale fino ai 14 anni non ha quindi spostato a 14 anni anche il termine previsto per la maggiorazione all’80%.
Gli altri mesi restano al 30%
Esauriti i periodi maggiorati, gli ulteriori mesi indennizzabili sono normalmente coperti al 30% della retribuzione. Dal 2026 proprio il limite temporale per la fruizione del congedo e per l’indennità ordinaria è stato esteso dai 12 ai 14 anni del figlio.
La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e riguarda i lavoratori dipendenti. Il Ministero del Lavoro conferma espressamente sia l’innalzamento del limite a 14 anni sia l’estensione fino a questa età del riconoscimento dell’indennità al 30%.
Il CCNL metalmeccanici non aggiunge un’integrazione
Su questo punto il rinnovo Federmeccanica-Assistal non ha introdotto una percentuale aggiuntiva a carico delle aziende. Restano quindi applicabili le percentuali previste dalla disciplina generale.
Il contratto ha rafforzato altre tutele familiari. Una delle novità riguarda, ad esempio, la malattia del figlio fino a 4 anni, per la quale sono stati introdotti 3 giorni di permesso retribuito.
In altri CCNL privati il 30% può aumentare
Non tutti i lavoratori del settore privato si trovano però nella stessa situazione. Il recente rinnovo del CCNL Legno-Arredo industria, firmato il 3 settembre 2026, ha introdotto un trattamento aggiuntivo a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione, utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino. La somma tra indennità INPS e integrazione aziendale non può superare il 100% della retribuzione.
Pertanto, quando l’INPS paga il 30%, un lavoratore del Legno può arrivare al 60%, mentre il metalmeccanico resta al 30%. Se invece opera l’indennità INPS dell’80%, l’integrazione contrattuale può portare il trattamento complessivo fino al 100%, senza superarlo. È un esempio di come, a parità di congedo parentale, il trattamento economico possa cambiare in maniera significativa in base al CCNL applicato.


