Un incidente mentre si va al lavoro o si torna a casa può essere riconosciuto come infortunio in itinere e rientrare nella tutela INAIL.
La copertura, però, non scatta automaticamente. Contano il percorso seguito, il motivo dello spostamento, l’eventuale utilizzo del mezzo privato e le deviazioni fatte durante il tragitto.
La tutela riguarda anche i lavoratori metalmeccanici assicurati INAIL.
Quando l’incidente casa-lavoro è coperto
La regola è contenuta nell’ art.2 D.P.R. 1124/1965.
L’INAIL può riconoscere l’infortunio avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro.
La copertura vale anche nel tragitto tra due luoghi di lavoro, quando il dipendente ha più rapporti, e nel percorso tra il posto di lavoro e il luogo abituale in cui consuma il pasto, se manca una mensa aziendale.
Deve quindi esserci un collegamento tra lo spostamento e l’attività lavorativa.
Auto e moto: quando l’incidente è coperto
Il lavoratore è libero di scegliere di andare al lavoro in auto o in moto. Per ottenere la tutela INAIL in caso di incidente, però, bisogna verificare se l’utilizzo del mezzo privato era necessitato rispetto alle condizioni del tragitto.
Può accadere, ad esempio, quando mancano collegamenti con i mezzi pubblici, quando gli orari di autobus o treni non sono compatibili con il turno oppure quando raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici risulta particolarmente difficile.
Per chi lavora su turni, quindi, anche gli orari di ingresso e di uscita dalla fabbrica possono incidere sul riconoscimento dell’infortunio in itinere.
Se esiste un’alternativa con i mezzi pubblici adeguata e compatibile con gli orari di lavoro, l’INAIL può valutare diversamente la necessità di utilizzare il mezzo privato.
Una deviazione fa perdere sempre la tutela?
No, l’articolo 2 del D.P.R. 1124/1965 ammette le deviazioni o le interruzioni necessitate.
Rientrano, ad esempio, quelle dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili oppure all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Una deviazione effettuata soltanto per motivi personali e senza collegamento con queste esigenze può invece far venir meno la tutela.
Conta quindi soprattutto perché il lavoratore ha modificato il normale percorso.
Attenzione ad alcol, droghe e patente
Nel caso di utilizzo del mezzo privato, la legge prevede alcune esclusioni precise.
Non sono coperti gli infortuni direttamente causati dall’abuso di alcolici o psicofarmaci oppure dall’uso non terapeutico di stupefacenti e sostanze allucinogene.
La tutela non opera inoltre nei confronti del conducente che non possiede la prescritta abilitazione alla guida.
Cosa deve fare il lavoratore dopo l’incidente
Anche in caso di infortunio in itinere il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro, anche quando le lesioni sembrano lievi.
Al medico o al Pronto Soccorso bisogna spiegare che l’incidente è avvenuto durante il tragitto collegato al lavoro, in modo che il certificato riporti correttamente le circostanze dell’evento.
Il lavoratore deve poi comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico: numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi.
È utile conservare anche gli elementi che permettono di ricostruire l’incidente, come luogo, orario, percorso seguito ed eventuale intervento delle Forze dell’ordine.
Quando l’INAIL può negare il riconoscimento
L’INAIL può non riconoscere l’infortunio in itinere quando il tragitto perde il suo collegamento con il lavoro.
Può succedere, ad esempio, se il lavoratore interrompe o modifica il percorso per motivi esclusivamente personali e la deviazione non dipende da forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o altri casi ammessi dalla legge.
Nel caso di incidente con auto o moto privata, l’INAIL verifica anche se l’utilizzo del mezzo fosse necessitato rispetto agli orari di lavoro, alla disponibilità dei mezzi pubblici e alle caratteristiche del percorso.
La tutela è inoltre esclusa, nei casi previsti dalla legge, se l’incidente con mezzo privato è direttamente causato dall’abuso di alcolici o psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene oppure se il conducente non possiede la prescritta abilitazione alla guida.
Il riconoscimento dipende quindi dalle circostanze dell’incidente: percorso seguito, motivo di eventuali deviazioni e necessità di utilizzare il mezzo privato.


