Le ondate di calore che stanno interessando gran parte dell’Italia stanno aumentando i rischi per migliaia di lavoratori del settore metalmeccanico, in particolare per chi opera nei reparti produttivi, nelle acciaierie, nelle fonderie, nei cantieri e in tutte quelle attività svolte in ambienti particolarmente caldi.
Oltre ai disagi fisici, il caldo eccessivo può provocare un evento molto grave: il colpo di calore. Se si verifica durante l’attività lavorativa e determina un danno alla salute del dipendente, può essere riconosciuto come infortunio sul lavoro, con le relative tutele previste dalla legge. Lo ricorda il sindacato UILM in una infografica fatta circolare in questi giorni di caldo estremo.
Il caldo rientra tra i rischi che il datore deve prevenire
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impone alle aziende di valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, compresi quelli legati al microclima e alle temperature elevate.
Questo significa che il datore di lavoro non può limitarsi a intervenire quando si verifica un’emergenza, ma deve predisporre preventivamente misure organizzative e di prevenzione per ridurre il rischio di malori.
Nei comparti metalmeccanici il problema è ancora più evidente, perché molte lavorazioni vengono svolte vicino a forni industriali, macchinari che producono calore oppure in capannoni dove, durante l’estate, le temperature possono raggiungere livelli molto elevati.
Quali lavoratori sono maggiormente esposti
Il rischio riguarda soprattutto chi presta servizio:
- negli stabilimenti industriali con elevate temperature;
- nei cantieri edili e stradali;
- nelle lavorazioni all’aperto sotto il sole;
- nella logistica e nella movimentazione dei materiali;
- negli ambienti chiusi poco ventilati.
L’esposizione prolungata al caldo può compromettere rapidamente le condizioni fisiche del lavoratore.
I sintomi da riconoscere subito
Individuare i primi segnali può evitare conseguenze molto serie.
Tra i sintomi più frequenti ci sono:
- aumento della temperatura corporea;
- forte cefalea;
- nausea;
- senso di debolezza;
- vertigini e stato confusionale;
- pelle molto calda, arrossata oppure asciutta.
Quando compare questa sintomatologia è fondamentale interrompere immediatamente l’attività lavorativa.
Come intervenire in caso di emergenza
In presenza di un sospetto colpo di calore occorre attivare rapidamente i soccorsi.
Le indicazioni principali prevedono di:
- contattare immediatamente il 112;
- portare il lavoratore in un luogo fresco o ombreggiato;
- abbassare gradualmente la temperatura corporea;
- far bere acqua solo se la persona è vigile e cosciente;
- avvisare il datore di lavoro, il preposto e gli addetti al primo soccorso.
Un intervento tempestivo può ridurre il rischio di complicazioni anche molto gravi.
Le misure che le aziende devono adottare
Per limitare il rischio da caldo, il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di pianificare specifiche misure preventive. Tra le principali figurano la valutazione del rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la programmazione di pause durante i periodi più caldi, la disponibilità costante di acqua potabile, la riorganizzazione dei turni nelle fasce orarie meno critiche, l’utilizzo di dispositivi di protezione idonei alle alte temperature e un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori.
Un valido supporto può arrivare anche dai sistemi previsionali del progetto Worklimate, che consentono di monitorare il livello di rischio legato alle condizioni climatiche.
La prevenzione resta lo strumento più efficace: organizzare il lavoro prima che si verifichi l’emergenza significa proteggere la salute dei lavoratori, ridurre gli infortuni e garantire maggiore sicurezza sia nelle fabbriche sia nei cantieri.
Quando interviene l’INAIL e quali somme riconosce
L’INAIL interviene quando il colpo di calore viene riconosciuto come infortunio avvenuto in occasione di lavoro, quindi collegato alle mansioni svolte, all’ambiente, agli orari o all’esposizione a temperature elevate. Il lavoratore deve avvisare subito l’azienda e trasmettere il certificato medico; il datore presenta la denuncia.
Se l’inabilità impedisce totalmente di lavorare, l’INAIL paga dal quarto giorno il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 75% dal 91° fino alla guarigione. In presenza di postumi permanenti, può riconoscere un indennizzo in capitale dal 6% al 15% o una rendita dal 16%, oltre alle prestazioni sanitarie e riabilitative.


