Installare un GPS su un’auto o un furgone aziendale per ritrovarlo in caso di furto è possibile. Tuttavia, quando il mezzo viene utilizzato dai dipendenti e il dispositivo permette anche di controllarne gli spostamenti, la finalità antifurto non basta a rendere libera l’installazione.
Il datore di lavoro deve rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Il punto decisivo è che il sistema può consentire un controllo a distanza dell’attività lavorativa, anche quando viene montato principalmente per proteggere il veicolo.
Antifurto GPS: quando servono accordo o autorizzazione
L’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 consente l’impiego di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
La protezione dei mezzi contro i furti rientra nella tutela del patrimonio. Prima dell’installazione occorre però un accordo collettivo con la RSU o le RSA. In mancanza di accordo, è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo le competenze territoriali previste dalla norma.
Non è quindi sufficiente spiegare ai dipendenti che il localizzatore serve esclusivamente a recuperare il mezzo rubato: la finalità legittima deve accompagnarsi al rispetto della procedura.
Perché il GPS non è automaticamente uno strumento di lavoro
La circolare INL n. 2 del 7 novembre 2016 chiarisce che, normalmente, la geolocalizzazione costituisce un dispositivo aggiuntivo rispetto allo strumento usato dal dipendente.
L’auto o il furgone consentono di svolgere il lavoro; il GPS risponde invece a esigenze ulteriori, per esempio assicurative, organizzative o di sicurezza. Per questo, generalmente, ricade nelle regole del comma 1.
Le eccezioni riguardano casi particolari: il localizzatore può essere considerato un vero strumento di lavoro quando la prestazione non può essere concretamente svolta senza utilizzarlo, oppure quando la sua installazione è imposta da specifiche disposizioni legislative o regolamentari. In queste situazioni opera il comma 2 e non sono richiesti l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa. La semplice utilità del dispositivo non equivale, dunque, alla sua indispensabilità.
I lavoratori devono essere informati
Anche quando l’installazione è consentita, restano gli obblighi di trasparenza e protezione dei dati personali.
Il lavoratore deve conoscere le modalità di utilizzo del sistema e di effettuazione dei controlli. L’articolo 4, comma 3, subordina l’utilizzabilità delle informazioni raccolte per finalità connesse al rapporto di lavoro a un’adeguata informazione e al rispetto della normativa privacy.
Occorre inoltre rendere riconoscibile la presenza della geolocalizzazione sul veicolo e limitare la conservazione dei dati al tempo necessario per le finalità legittimamente perseguite.

