Arrivano chiarimenti importanti sul tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Con l’entrata in vigore delle nuove regole collegate all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pienamente operativo dal 2026, cambia in modo netto l’approccio alla tempistica dei corsi obbligatori.
Cosa prevedono le nuove regole
Entrando nel dettaglio, il nuovo accordo supera definitivamente la prassi dei 60 giorni entro cui completare la formazione. Tale margine temporale, previsto nei precedenti accordi, non è stato riproposto.
La conseguenza è chiara: la formazione deve essere erogata prima o al massimo contestualmente all’assunzione o al cambio di mansione. Questo principio si collega direttamente a quanto stabilito dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e tempestiva.
Il ruolo del Ministero del Lavoro
A questo punto è fondamentale chiarire il ruolo delle istituzioni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non introduce una nuova norma, ma interviene con chiarimenti interpretativi per rendere uniforme l’applicazione delle regole.
Attraverso indicazioni operative e orientamenti condivisi con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, viene ribadito che non è più ammissibile far iniziare l’attività lavorativa senza aver prima completato la formazione obbligatoria.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
Alla luce di queste novità, le aziende devono riorganizzare i percorsi formativi. Non sarà più possibile assumere un lavoratore e rinviare i corsi nei mesi successivi.
Per i lavoratori, invece, si rafforza una tutela essenziale: operare in sicurezza fin dal primo giorno. L’obiettivo è prevenire infortuni e ridurre i rischi, evitando periodi “scoperti” in cui il dipendente non ha ancora ricevuto la preparazione necessaria.
Il nuovo quadro normativo, quindi, punta a una formazione immediata, effettiva e pienamente integrata nell’ingresso in azienda.


