Chi ha perso il lavoro o ha concluso un contratto a termine può comunque ricevere il rimborso del modello 730/2026 avvalendosi di un sostituto d’imposta.
In presenza di una NASpI ancora attiva, infatti, il lavoratore può indicare l’INPS come sostituto e ottenere il pagamento del rimborso fiscale direttamente dall’Istituto.
Vediamo i dettagli nell’articolo.
Rimborso 730/2026: perché può pagare l’INPS
Il datore di lavoro non è l’unico soggetto che può effettuare i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il lavoratore percepisce la NASpI, l’INPS può assumere il ruolo di sostituto d’imposta.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso può quindi arrivare direttamente attraverso la prestazione erogata dall’Istituto.
Una soluzione che interessa molti lavoratori metalmeccanici che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non dispongono più di un datore di lavoro che possa effettuare il conguaglio.
Quando si può indicare l’INPS come sostituto d’imposta
La presenza di una NASpI ancora in pagamento rappresenta il requisito fondamentale per indicare l’INPS come sostituto d’imposta.
Se il contribuente continua a percepire l’indennità di disoccupazione, può indicare l’Istituto nel modello 730. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a trasmettere all’INPS il modello 730/4 contenente il risultato della dichiarazione.
A quel punto l’Istituto potrà gestire l’eventuale rimborso fiscale oppure effettuare le trattenute previste in caso di debito d’imposta.
In quali casi il rimborso del 730 arriva dall’INPS
Facciamo un esempio pratico.
Un operaio metalmeccanico con contratto a tempo determinato scaduto presenta la domanda di NASpI e continua a percepire l’indennità di disoccupazione quando presenta il modello 730/2026.
Se dalla dichiarazione emerge un credito fiscale e la prestazione risulta ancora attiva, il lavoratore può indicare l’INPS come sostituto d’imposta.
Bisogna però porre l’attenzione sulle prestazioni che terminano dopo il 1° aprile ma prima dell’avvio delle operazioni di conguaglio fiscale.
Non si tratta di un divieto a indicare l’INPS come sostituto d’imposta, ma di una situazione che richiede una valutazione preventiva.
I conguagli fiscali vengono infatti effettuati nei mesi successivi alla trasmissione del modello 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se la NASpI termina prima che l’INPS possa completare le operazioni fiscali, la gestione del conguaglio potrebbe risultare più complessa e compromettere il pagamento dell’eventuale rimborso.
Per questo motivo chi si trova vicino alla scadenza dell’indennità dovrebbe verificare con attenzione la durata residua della prestazione prima di presentare la dichiarazione.
La domanda NASpI non basta
Un errore frequente riguarda chi ha presentato la domanda di NASpI ma non ha ancora ricevuto l’accoglimento.
La semplice richiesta non è sufficiente per indicare l’INPS come sostituto d’imposta.
Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto, il contribuente deve essere effettivamente titolare della prestazione. In assenza di una NASpI accolta e in pagamento, il rapporto di sostituzione non risulta ancora esistente.
I controlli da fare prima di presentare il 730 con sostituto INPS
Prima di trasmettere la dichiarazione e con sostituto INPS occorre verificare:
- NASpI accolta dall’INPS;
- prestazione ancora attiva;
- mensilità residue da percepire;
- presenza di ulteriori pagamenti nei mesi successivi.
Questi elementi consentono di capire se l’INPS potrà gestire correttamente il rimborso fiscale derivante dal modello 730. Per questo motivo, prima della presentazione della dichiarazione, è sempre consigliabile controllare la propria posizione e la durata residua della NASpI, soprattutto quando l’indennità è prossima alla scadenza.


