Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre gli orologi sono tornati indietro: alle 3 sono diventate nuovamente le 2. Per chi lavorava, il cambio ha avuto una conseguenza concreta: un turno dalle 22 alle 6 è durato nove ore effettive anziché otto. Quell’ora aggiuntiva deve essere conteggiata e ricevere il trattamento economico previsto.
L’ora ripetuta è lavoro e va riconosciuta
La definizione del decreto legislativo 66/2003 comprende il tempo trascorso al lavoro, a disposizione del datore e nello svolgimento delle proprie attività. L’ora ripetuta rientra quindi nell’orario lavorato, anche quando il contratto collettivo non contiene una disposizione specifica sul cambio dell’ora.
Essendo compresa tra le 2 e le 3, ricade nel periodo notturno. Il compenso dipende dalle regole del Ccnl applicato, comprese quelle sulle maggiorazioni.
Quando scatta lo straordinario
Per un dipendente a tempo pieno, l’ora diventa straordinario quando comporta il superamento delle 40 ore settimanali o del minore orario normale previsto dal contratto. Deve essere conteggiata separatamente e compensata secondo il Ccnl, che può prevedere anche riposi compensativi.
Per chi lavora a tempo parziale può invece trattarsi di lavoro supplementare, entro l’orario normale del tempo pieno. Nei regimi plurisettimanali occorre verificare la media contrattuale: l’ora può restare ordinaria, ma deve comunque risultare nel conteggio.
Poiché cade anche di domenica, possono concorrere maggiorazioni diverse. Il loro cumulo non è automatico: bisogna leggere le clausole contrattuali, che possono prevedere assorbimenti.
Le agevolazioni fiscali del 2026
Per i dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, determinate maggiorazioni e indennità beneficiano nel 2026 dell’imposta sostitutiva del 15%, entro 1.500 euro annui e salvo rinuncia scritta.
Secondo i chiarimenti delle Entrate, per lo straordinario notturno o festivo l’agevolazione riguarda l’intero compenso corrisposto, nei limiti disponibili.
Per turismo, terme e somministrazione restano invece dubbi sull’applicazione dopo settembre: il trattamento speciale settoriale terminava il 30 settembre e l’esclusione dal regime generale richiede attenzione.
Presenze e cedolino: cosa verificare
Il controllo decisivo riguarda le timbrature: un programma che sottrae semplicemente le 22 dalle 6 potrebbe registrare otto ore, perdendo quella ripetuta. Prima della chiusura delle presenze di ottobre occorre verificare durata effettiva, qualificazione dell’ora e maggiorazioni, segnalando eventuali differenze all’ufficio del personale.
Un turno di nove ore non viola automaticamente il limite del lavoro notturno, generalmente calcolato come media. Per determinate lavorazioni a rischio resta però il tetto fisso di otto ore nelle ventiquattro.


