Un metalmeccanico licenziato dopo aver superato il limite delle assenze per malattia ha ottenuto il reintegro. Succede alle Acciaierie Venete di Dolcè, in provincia di Verona: il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento, riconoscendone il carattere discriminatorio, secondo quanto riferito dalla Fiom e riportato dalla stampa locale.
Il punto decisivo riguarda la disabilità del dipendente e il comportamento dell’azienda prima di mandarlo via. La controversia mostra perché, in queste situazioni, contare i giorni di assenza non basta: occorre valutare le condizioni della persona e le possibili soluzioni per conservare il lavoro.
Perché il metalmeccanico era stato licenziato
L’operaio lavorava nello stabilimento dal 1999 ed era addetto alla laminazione. Nel settembre 2025 era stato licenziato per il superamento del periodo di comporto calcolato nel triennio di riferimento.
Il comporto è il periodo durante il quale chi è assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato il limite, il datore può procedere al licenziamento, ma deve rispettare anche le altre tutele previste dalla legge, comprese quelle contro le discriminazioni.
Perché ha vinto la causa
Come ricostruisce Verona News sulla base delle informazioni sindacali, l’azienda disponeva da anni di elementi significativi sulle condizioni di salute durature del lavoratore. Questi emergevano dalla sorveglianza sanitaria e dalle prescrizioni del medico competente.
Secondo la Fiom, prima di licenziare l’impresa avrebbe dovuto approfondire la situazione, coinvolgere il dipendente e valutare soluzioni alternative. Sarebbe invece mancata una ricerca effettiva di misure organizzative capaci di permettere la prosecuzione del rapporto.
Il motivo della vittoria, quindi, riguarda la tutela dalla discriminazione legata alla disabilità: il superamento delle assenze non poteva essere trattato come un passaggio automatico verso il licenziamento, ignorando le condizioni individuali già conoscibili dall’azienda.
Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli
Il decreto legislativo 216 del 2003, all’articolo 3, comma 3-bis, obbliga i datori pubblici e privati ad adottare accomodamenti ragionevoli per garantire parità ai lavoratori con disabilità.
In parole semplici, sono adattamenti adeguati al caso concreto che consentano alla persona di lavorare senza imporre all’impresa un onere sproporzionato. Possono riguardare, per esempio, l’organizzazione delle mansioni o degli orari. Sono esempi generali, non misure specificamente indicate per questo operaio dalle fonti consultate.
Reintegro, retribuzioni e contributi
La decisione dell’8 ottobre 2026 impone il reintegro e il pagamento delle retribuzioni dal licenziamento fino al rientro effettivo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali e alle spese legali.
Per il dipendente significa recuperare il posto e ottenere la tutela economica riconosciuta dal giudice per il periodo trascorso fuori dall’azienda. La decisione interviene dunque sia sul rapporto di lavoro sia sulle conseguenze economiche del licenziamento.

