mercoledì, Ottobre 28, 2026

Impiantisti, Novità INPS: Basta il 51% del Fatturato per Cambiare Inquadramento?

Per le imprese metalmeccaniche che installano impianti, capire se l’attività svolta rientra prevalentemente nell’edilizia può fare la differenza. Da questa classificazione dipendono, infatti, aspetti importanti come i limiti dimensionali dell’impresa artigiana e, nei casi previsti, l’inquadramento contributivo e gli obblighi legati alla Cassa Edile.

Dopo aver introdotto una procedura per aggiornare la posizione contributiva delle aziende interessate, l’INPS torna sull’argomento con il messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026. La novità riguarda soprattutto il criterio da utilizzare per stabilire quando un’impresa impiantistica può essere considerata non operante prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili: almeno il 51% del fatturato deve provenire da determinate attività svolte su immobili già esistenti.

Vediamo nel dettaglio.

Imprese impiantistiche, che cosa aveva stabilito l’INPS il 5 ottobre

Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS aveva annunciato una nuova procedura per le imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti, con l’obiettivo di aggiornare il loro inquadramento contributivo in base all’attività effettivamente esercitata.

Il problema riguarda, in particolare, le aziende che risultano inquadrate come imprese di costruzioni edili, pur svolgendo prevalentemente attività impiantistica che non si inserisce nella costruzione di edifici.

Per queste imprese, la possibilità di ottenere un diverso inquadramento può avere conseguenze concrete. Come spiegato nel precedente approfondimento, infatti, la classificazione dell’azienda incide sui limiti dimensionali previsti per mantenere la qualifica artigiana e può essere rilevante anche per gli obblighi relativi alla Cassa Edile.

Dal 23 ottobre scorso, le imprese interessate possono utilizzare lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile nella sezione “Contatti” del Cassetto Previdenziale del Contribuente. Attraverso questa procedura, l’azienda può presentare una dichiarazione di responsabilità per comunicare che l’attività di installazione degli impianti non viene svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.

Con il successivo messaggio del 23 ottobre, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti proprio per aiutare le imprese a capire quando possono rendere questa dichiarazione.

Il nuovo chiarimento INPS: almeno il 51% del fatturato deve derivare da interventi su impianti esistenti

Il punto centrale del nuovo messaggio riguarda il criterio della prevalenza dell’attività. L’INPS chiarisce che può rientrare nella categoria delle imprese artigiane che non svolgono prevalentemente attività di installazione di impianti nell’ambito della costruzione di edifici l’azienda il cui fatturato deriva per almeno il 51% da attività di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.

In parole semplici, non basta dichiarare di essere un’impresa impiantistica: bisogna verificare da quali attività provengono effettivamente i ricavi aziendali.

Facciamo un esempio. Una ditta metalmeccanica che si occupa di impianti elettrici, riscaldamento o altri impianti tecnologici potrebbe svolgere una parte del lavoro nei cantieri di nuova costruzione e un’altra parte negli edifici già realizzati. Se almeno il 51% del fatturato deriva da interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento degli impianti in immobili esistenti, l’impresa può rientrare nella fattispecie individuata dall’INPS (sempre che ricorrano anche gli altri presupposti richiesti). Se, invece, la maggior parte dei ricavi deriva da attività impiantistiche svolte nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, il requisito indicato dall’Istituto potrebbe non essere soddisfatto.

Bisogna quindi considerare il fatturato che deriva da queste lavorazioni.

Quali lavori rientrano nella definizione di immobile già esistente

Il messaggio INPS n. 3422 chiarisce anche quali interventi possono essere considerati eseguiti su immobili già esistenti. Rientrano nella fattispecie le attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione e ristrutturazione richiamate dall’INPS, quando vengono svolte su edifici civili o industriali già realizzati e l’impresa non opera prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.

Per una ditta metalmeccanica, questo può significare, per esempio, intervenire per riparare un impianto elettrico, sostituire componenti di un impianto industriale, effettuare la manutenzione di un impianto di riscaldamento oppure adeguare un impianto tecnologico all’interno di un edificio esistente.

C’è però un’esclusione precisa: la demolizione integrale di un edificio e la successiva ricostruzione non rientrano nella nozione di immobile già esistente ai fini del chiarimento. Questo significa che non è possibile considerare automaticamente un intervento come attività svolta su un edificio esistente soltanto perché, prima dei lavori, sullo stesso terreno era già presente una costruzione.

Per valutare correttamente la propria situazione, l’impresa deve quindi considerare:

  • la natura dei lavori svolti,
  • la loro incidenza sul fatturato complessivo.

Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”: come aggiornare la posizione INPS

Le imprese interessate possono utilizzare lo Smart Task, disponibile dal 23 ottobre scorso nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, all’interno della sezione “Contatti”. La procedura consente di presentare la dichiarazione di responsabilità necessaria per comunicare che l’attività impiantistica non viene svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.

Il nuovo messaggio chiarisce che lo strumento può essere utilizzato anche successivamente, nel corso della vita aziendale. Se cambiano le attività svolte e, di conseguenza, le caratteristiche che determinano l’inquadramento contributivo, l’impresa può aggiornare la dichiarazione.

Il riferimento riguarda le aziende che svolgono attività economiche riconducibili ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. Prima di procedere, è opportuno verificare che la propria attività rispetti il criterio del 51% indicato dall’INPS e che gli interventi considerati riguardino immobili già esistenti secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.

Per le dichiarazioni presentate al di fuori dello Smart Task e per la decorrenza delle variazioni continuano a valere le indicazioni del messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026.

Che cosa cambia per le imprese metalmeccaniche e i loro lavoratori

Il chiarimento del 23 ottobre completa le indicazioni già fornite dall’INPS sulla procedura per aggiornare l’inquadramento contributivo delle imprese impiantistiche artigiane.

Per le aziende, il primo passo è verificare se la maggior parte del fatturato deriva da interventi sugli impianti di immobili già esistenti oppure da attività svolte prevalentemente nell’ambito delle nuove costruzioni. Se sussistono le condizioni, l’impresa può utilizzare lo Smart Task per rendere la dichiarazione di responsabilità e aggiornare la propria posizione contributiva.

La distinzione può essere importante anche per i lavoratori metalmeccanici, perché l’inquadramento dell’azienda contribuisce a determinare il regime applicabile. Occorre però ricordare che la classificazione contributiva, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile e il DURC di congruità sono questioni collegate, ma distinte: l’aggiornamento della matricola non elimina automaticamente tutti gli obblighi relativi ai lavori svolti nei cantieri.

In definitiva, il nuovo chiarimento INPS aiuta le imprese a individuare con maggiore precisione i casi in cui l’attività impiantistica può essere considerata non prevalentemente edile. Per accedere al diverso inquadramento, tuttavia, è necessario rispettare i criteri indicati e dichiarare una situazione coerente con l’attività realmente svolta.

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Metalmeccanici, 1.000 Euro ai Familiari in Caso di Decesso: Domanda entro 24 Mesi

Quando muore un lavoratore metalmeccanico coperto da E.B.M., alcuni familiari possono richiedere un contributo una tantum di 1.000 euro. La prestazione viene chiamata da E.B.M. “sussidio per premorienza” e riguarda i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2025. Il regolamento non prevede un’età massima del lavoratore deceduto, ma richiede il rispetto delle condizioni contributive stabilite dall’Ente. Il pagamento non è automatico: un familiare deve presentare la domanda entro 24 mesi dalla data del decesso. Chi può chiedere i 1.000 euro La richiesta può essere presentata esclusivamente da uno dei seguenti familiari: coniuge; figlio o figlia; padre o madre; fratello o sorella. E.B.M. riconosce 1.000 euro complessivi. Non spettano quindi 1.000 euro a ogni componente della famiglia e non possono essere presentate più domande per lo stesso lavoratore. Uno solo dei familiari ammessi deve compilare il modulo, indicare il proprio IBAN e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’Ente. Il contributo non spetta a tutti i metalmeccanici Il sussidio riguarda i lavoratori delle aziende che applicano integralmente il CCNL Unionmeccanica-Confapi PMI, sottoscritto da Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, e che versano regolarmente i contributi a E.B.M. Il contratto applicato si può controllare nella lettera di assunzione o nella busta paga. Quali requisiti contributivi servono L’accoglimento della domanda dipende dalla posizione contributiva presso E.B.M. L’azienda deve risultare in regola con i versamenti relativi ai sei mesi precedenti il decesso. Per il lavoratore deve risultare una contribuzione regolare fino al mese precedente alla morte. Tra i requisiti specifici pubblicati da E.B.M. non compare un limite ISEE. Come si presenta la domanda Il familiare deve inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Non deve utilizzare l’Area Riservata normalmente prevista per altre prestazioni. Alla PEC bisogna allegare: modulo di richiesta compilato; certificato di morte; certificato che dimostra il rapporto di parentela; documento d’identità del richiedente; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, chiamata lettera di manleva. La documentazione sulla parentela cambia in base al richiedente. Il coniuge deve presentare l’estratto dell’atto di matrimonio; per figli, genitori, fratelli e sorelle servono gli estratti di nascita indicati nel regolamento. Moduli e condizioni sono disponibili nella sezione dedicata alle prestazioni E.B.M.. Come vengono pagati i 1.000 euro Dopo l’approvazione della domanda, E.B.M. versa il contributo direttamente sul conto corrente del familiare richiedente, utilizzando l’IBAN riportato nel modulo. Il sussidio non sostituisce le altre somme eventualmente dovute dopo la cessazione del rapporto. Ultimo stipendio, TFR, ferie non godute, tredicesima e prestazioni previdenziali per i superstiti seguono regole e procedure separate.

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