La legge 106/2025 introduce un pacchetto di nuove tutele che si sommano a quelle già previste dalla Legge 104/1992, ampliando i diritti dei lavoratori affetti da gravi patologie o dei genitori di figli malati.
Oltre ai tradizionali 3 giorni di permesso retribuito al mese, pari a 32 ore, dal 1° gennaio 2026 diventano disponibili ulteriori 10 ore annue retribuite dedicate specificamente a visite, esami e cure mediche frequenti. La stessa legge introduce inoltre un congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, oltre al nuovo diritto prioritario ad accedere al lavoro agile.
Le nuove 10 ore annue retribuite: a chi spettano
Il nuovo istituto, previsto dall’articolo 2 della legge 106/2025, può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che presentano uno dei seguenti requisiti:
malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%;
genitori di figli minorenni con le stesse condizioni cliniche.
Le 10 ore annue sono destinate esclusivamente a visite specialistiche, esami strumentali, analisi cliniche o cure frequenti prescritte dal medico. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e conguagliata dall’INPS secondo le regole della malattia.
Il congedo straordinario di 24 mesi: conservazione del posto ma nessuna retribuzione
L’articolo 1 della legge introduce un’ulteriore tutela: la possibilità di richiedere un congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi. Durante tale periodo:
il lavoratore conserva il posto di lavoro;
non percepisce alcuna retribuzione;
non può svolgere alcuna attività lavorativa;
il periodo non è valido ai fini previdenziali o dell’anzianità, salvo riscatto contributivo.
Il congedo può essere richiesto solo dopo aver esaurito tutti gli altri permessi e congedi previsti dalla normativa o dal contratto.
Dal 1° gennaio 2026 accesso prioritario al lavoro agile
Terminato il congedo, chi possiede i requisiti sanitari dell’art. 1 ha diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile, se compatibile con le mansioni: pertanto si tratta di una misura che – per forza di cose – non sarà fruibile da tutti, salvo che l’azienda non disponga una variazione di mansioni. Il riferimento è alla legge n. 81/2017, che regola il lavoro agile come modalità flessibile di prestazione.
Si tratta di una misura pensata per facilitare il rientro al lavoro dei soggetti più fragili, riducendo spostamenti e carichi fisici.


