Con il ritorno a scuola di settembre, per molti genitori torna utile controllare quanti giorni restano ancora disponibili per assistere un figlio malato.
Nel 2026 ciascun genitore lavoratore dipendente può utilizzare fino a 10 giorni lavorativi nell’anno per la malattia di ciascun figlio tra 3 e 14 anni.
Attenzione però: non si tratta di 10 nuovi giorni che partono a settembre. Il limite vale per l’intero anno e bisogna sottrarre quelli eventualmente già utilizzati nei mesi precedenti.
A settembre conta quanti giorni hai già utilizzato
La regola riconosce fino a 10 giorni lavorativi annui a ciascun genitore.
Per esempio, se un metalmeccanico ha già utilizzato 4 giorni tra gennaio e agosto per la malattia del figlio, da settembre gli restano fino a 6 giorni per il 2026.
Se invece non ne ha ancora utilizzato nessuno, può avere ancora a disposizione tutti i 10 giorni previsti per l’anno.
I genitori entrambi dipendenti possono utilizzare questi giorni alternativamente tra loro per lo stesso evento di malattia.
La tutela riguarda i figli tra 3 e 14 anni
Dal 2026 la disciplina copre una fascia di età più ampia.
Prima il limite era di 5 giorni annui per i figli tra 3 e 8 anni. Ora ciascun genitore può utilizzare fino a 10 giorni all’anno e la tutela arriva fino ai 14 anni del figlio.
Questo significa che anche un genitore con un figlio di 9, 11 o 13 anni può utilizzare il congedo per malattia, nei limiti dei giorni ancora disponibili nell’anno.
I 10 giorni non sono retribuiti dall’INPS
La legge riconosce al genitore il diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio, ma non prevede un’indennità economica INPS per queste giornate.
In via generale, quindi, i giorni di assenza non vengono pagati né dall’INPS né automaticamente dal datore di lavoro.
Restano possibili condizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo applicato o da accordi aziendali.
Per questo il congedo per malattia del figlio non va confuso con il congedo parentale, che segue regole diverse e può prevedere un’indennità economica.
Sotto i 3 anni non vale il limite dei 10 giorni
Per i figli fino a 3 anni valgono regole diverse.
I genitori possono assentarsi alternativamente durante i periodi di malattia del bambino senza il tetto dei 10 giorni annui previsto per la fascia successiva.
Il limite dei 10 giorni riguarda quindi i figli tra 3 e 14 anni.
Malattia del figlio e congedo parentale: cosa cambia e chi paga
Il congedo per malattia del figlio serve quando il bambino o il ragazzo si ammala. Per i figli tra 3 e 14 anni, ciascun genitore può assentarsi fino a 10 giorni lavorativi all’anno, da utilizzare in alternativa all’altro genitore.
Queste giornate non sono indennizzate dall’INPS e, in via generale, non sono pagate dal datore di lavoro, salvo condizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo o da accordi aziendali.
Il congedo parentale, invece, serve per esigenze più generali di cura del figlio e non richiede che il bambino sia malato.
Dal 2026 i lavoratori dipendenti possono utilizzarlo entro i 14 anni di vita del figlio, nei limiti previsti dalla legge.
A differenza del congedo per malattia, il congedo parentale può prevedere un’indennità economica a carico dell’INPS. L’importo cambia in base al periodo utilizzato e ai requisiti del genitore.
In sintesi: malattia del figlio = assenza legata alla malattia, normalmente non pagata; congedo parentale = assenza per cura del figlio, che può essere indennizzata dall’INPS.


