lunedì, Giugno 8, 2026

Infarto dopo Anni di Turni Massacranti: Azienda Condannata a Risarcire oltre 402 Mila Euro

Una decisione destinata a far discutere e che richiama ancora una volta l’attenzione sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un’azienda di trasporto pubblico nei confronti di un autista colpito da infarto dopo anni di attività svolta in condizioni particolarmente gravose. Secondo i giudici, l’organizzazione del lavoro e le modalità di svolgimento della prestazione hanno avuto un ruolo determinante nell’insorgenza della patologia, rendendo dovuto un consistente risarcimento economico.

La Cassazione riconosce il legame tra lavoro e malattia

Al centro della vicenda vi è l’accertamento del nesso causale tra le condizioni lavorative e il danno subito dal dipendente. Le perizie medico-legali hanno evidenziato come l’attività svolta dal lavoratore fosse caratterizzata da ritmi particolarmente pesanti e da fattori di stress continuativi.

Per questo motivo la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno subito dal dipendente anche oltre alle prestazioni economiche già riconosciute dall’Inail. Le eventuali patologie pregresse del lavoratore non sono state considerate sufficienti a interrompere il collegamento tra le condizioni di lavoro e l’evento cardiaco.

Turni estenuanti e mezzi inadeguati

Dall’istruttoria è emerso un quadro particolarmente critico. L’autista era infatti impiegato con turnazioni che superavano regolarmente le dodici ore giornaliere, accompagnate da frequenti prestazioni straordinarie.

A ciò si aggiungeva l’utilizzo di veicoli datati, privi di servosterzo e di impianti di climatizzazione, impiegati lungo percorsi montani particolarmente impegnativi. Elementi che, secondo i giudici, hanno contribuito ad aggravare le condizioni di affaticamento fisico e psicologico del lavoratore.

Nessun concorso di colpa per le patologie pregresse

L’azienda aveva sostenuto che l’infarto fosse stato favorito da problemi di salute già esistenti, tra cui obesità, diabete e ipertensione. Tuttavia la Cassazione ha respinto questa impostazione.

Secondo i giudici, tali condizioni rappresentano fattori naturali e non comportamenti imputabili al dipendente. Di conseguenza non può essere applicato alcun concorso di colpa e il danno biologico deve essere risarcito integralmente.

L’obbligo di tutela previsto dall’articolo 2087

La decisione richiama inoltre l’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare l’integrità fisica e la dignità del personale.

Per la Cassazione, l’impiego di mezzi obsoleti e l’imposizione sistematica di orari superiori a quelli contrattualmente previsti costituiscono una chiara violazione di tale obbligo. Il principio affermato dalla Corte ribadisce che la sicurezza non riguarda soltanto il rispetto formale delle norme, ma anche l’adozione di tutte le cautele necessarie per prevenire situazioni potenzialmente dannose per la salute dei lavoratori.

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