Dal 30 novembre 2025 gli automobilisti hanno finalmente accesso alla lista nazionale ufficiale degli autovelox, pubblicata sul portale governativo velox.mit.gov.it. Si tratta di un cambiamento epocale, perché da questa data solo i dispositivi registrati dal Mit possono emettere multe valide, con un impatto diretto sulla trasparenza dei controlli e sulla certezza del diritto. La novità si accompagna anche al chiarimento ministeriale sulla discussione giuridica tra omologazione e approvazione, tema che negli ultimi anni aveva alimentato migliaia di ricorsi.
Come accedere alla lista degli autovelox censiti
La piattaforma velox.mit.gov.it raccoglie tutti gli autovelox operativi e comunicati dagli enti accertatori. Per ogni dispositivo sono consultabili matricola, modello, ubicazione e decreto di omologazione/approvazione. La registrazione è ora condizione necessaria per il funzionamento dell’apparecchio: se non compare nell’elenco, non può generare verbali validi. Questa regola nasce dal Decreto Infrastrutture 73/2025 e dai successivi decreti direttoriali che hanno imposto agli enti il caricamento dei dati entro il 28 novembre.
I numeri ufficiali del censimento nazionale
Il Mit certifica 3.625 autovelox attivi in Italia.
La ripartizione è chiara e abbatte le stime gonfiate degli ultimi mesi:
• 3.038 gestiti da Polizie Locali, Provinciali e Città Metropolitane.
• 586 della Polizia Stradale, inclusi i Tutor.
• 1 dell’Arma dei Carabinieri.
Questi dati smentiscono la narrativa secondo cui l’Italia sarebbe il Paese con più autovelox in Europa.
Multe nulle se l’autovelox non è registrato
Dal 30 novembre le sanzioni elevate da dispositivi non censiti sono automaticamente nulle. Il verbale deve riportare dati perfettamente coerenti con quelli del registro nazionale. Pertanto, in caso contrario, e cioè se l’Autovelox che ha generato la multa non è nell’elenco, il cittadino può contestare l’atto perché l’apparecchio non è legittimato a operare.
Omologazione o approvazione: la posizione del Mit
Il Mit ha chiarito definitivamente che omologazione e approvazione sono procedure alternative e equivalenti, come previsto dall’articolo 192 del Regolamento CdS. Una presa di posizione che contrasta la lettura più rigida adottata dalla Cassazione e che punta a ridurre un contenzioso cresciuto negli ultimi anni.
La “regola del chilometro”
Infine, la Cassazione (sentenza 31665/2025) ha confermato la validità della distanza minima di un chilometro tra segnale e postazione fissa, salvo intersezioni. Una precisazione che rafforza la legittimità delle installazioni correttamente posizionate.


