martedì, Luglio 21, 2026

Licenziato per Assenza Ingiustificata. Il Giudice Annulla: “é un Sindacalista”

Importante decisione della Corte d’Appello di Torino in materia di diritti sindacali e licenziamenti. Con la sentenza n. 47 del 6 febbraio 2026, i giudici hanno dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente sindacale accusato di assenza ingiustificata, riconoscendo invece il suo diritto all’aspettativa sindacale.

Una pronuncia che richiama direttamente le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori per chi svolge attività sindacale.

Il caso del lavoratore licenziato

La vicenda nasce dal licenziamento disciplinare di un lavoratore che aveva richiesto alcuni giorni di aspettativa sindacale. Secondo l’azienda, le assenze erano da considerarsi ingiustificate.

Il dipendente ha quindi impugnato il licenziamento sostenendo di aver presentato regolare richiesta di aspettativa per svolgere attività legata all’incarico sindacale ricoperto.

In primo grado il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che il lavoratore non fosse riuscito a dimostrare concretamente l’attività sindacale svolta durante quei giorni.

Cosa ha deciso la Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Torino ha invece ribaltato completamente la decisione.

Secondo i giudici, il diritto all’aspettativa sindacale rappresenta un vero e proprio diritto potestativo per chi ricopre incarichi sindacali nazionali. Questo significa che il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta né può sindacare sulle modalità di utilizzo dell’aspettativa.

La sentenza chiarisce inoltre che non è necessario che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo applicato in azienda o partecipi alla contrattazione nazionale. È sufficiente lo svolgimento di attività sindacale a livello centrale.

Per questo motivo la Corte ha dichiarato insussistente il fatto contestato al lavoratore, annullando il licenziamento.

Cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori

Le tutele per i dirigenti sindacali sono previste dallo Statuto dei Lavoratori, in particolare dall’articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

La norma riconosce ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali il diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire la libertà sindacale e impedire che l’attività svolta dai rappresentanti dei lavoratori possa diventare motivo di sanzioni o licenziamenti.

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