Lo sgravio contributivo fino a 8.000 euro l’anno per l’assunzione di madri con almeno tre figli non riguarda solo i rapporti diretti con l’azienda.
La Circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026 conferma che l’agevolazione può spettare anche per le assunzioni a tempo determinato in somministrazione.
La misura vale per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Questo significa che può riguardare anche rapporti avviati nei primi mesi dell’anno, prima della pubblicazione della circolare.
Per le aziende metalmeccaniche è un dettaglio importante, perché amplia il perimetro dei rapporti incentivati e rende la misura utilizzabile anche quando la lavoratrice entra tramite un’agenzia per il lavoro.
Lo sgravio vale anche con la somministrazione
L’incentivo copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Il tetto massimo arriva a 8.000 euro l’anno, pari a 666,66 euro al mese.
Nel contratto di somministrazione, inoltre, la normativa sugli incentivi prevede che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione vengano trasferiti all’utilizzatore.
Questo significa che anche l’azienda presso cui la lavoratrice presta concretamente attività può beneficiare dell’effetto economico dell’incentivo, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Quali madri fanno scattare l’incentivo
La lavoratrice deve possedere due requisiti al momento dell’assunzione:
- essere madre di almeno tre figli con meno di 18 anni;
- risultare priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’INPS include anche i figli in adozione o affidamento, compresi i periodi di pre-affido e preadozione.
Il beneficio riguarda i datori di lavoro privati e può quindi interessare anche le imprese metalmeccaniche.
Da quando decorre e quanto dura lo sgravio
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
Con un’assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione.
Se un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio può arrivare a 18 mesi complessivi dalla prima assunzione.
Con un’assunzione direttamente a tempo indeterminato, invece, l’esonero può durare fino a 24 mesi.
L’agevolazione spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, sempre entro il limite complessivo di 12 mesi.
Per i rapporti part-time, il massimale si riduce in proporzione all’orario di lavoro.
Si possono recuperare anche i mesi da gennaio a luglio
La circolare INPS disciplina anche il recupero degli importi relativi ai primi mesi del 2026.
I datori autorizzati possono esporre l’esonero nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di agosto 2026.
Per i mesi arretrati da gennaio a luglio 2026, l’INPS consente il recupero nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026, secondo le modalità operative indicate nella circolare.
Questo aspetto rende la misura rilevante anche per le aziende che hanno già effettuato assunzioni agevolabili prima dell’estate.
Apprendistato e lavoro a chiamata restano fuori
La Circolare INPS esclude alcune tipologie contrattuali.
Non rientrano nell’agevolazione:
- apprendistato;
- lavoro intermittente o a chiamata;
- lavoro domestico.
Per le imprese metalmeccaniche, quindi, il vantaggio può riguardare anche rapporti a termine e in somministrazione, mentre alcune formule di ingresso restano escluse.
Il punto più interessante resta questo: lo sgravio fino a 8.000 euro non richiede necessariamente un’assunzione diretta e stabile fin dal primo giorno. Può operare anche con un rapporto a termine in somministrazione e può riguardare assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026, purché ricorrano tutti i requisiti previsti.


